Visita fiscale INPS e patologie esenti che danno diritto all’esonero delle fasce di reperibilità: ecco l’elenco completo.
Ci sono alcune patologie che danno diritto all’esclusione delle fasce di reperibilità per la visita fiscale INPS in caso di assenza dal lavoro per malattia. I lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, in caso di assenza dal lavoro per malattia, devono attenersi all’obbligo delle fasce di reperibilità che variano a seconda il settore di appartenenza (pubblico e privato). Nello specifico, per il settore privato le fasce di reperibilità sono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, per tutti i giorni della settimana compreso il sabato e la domenica. Per il settore pubblico, gli orari da rispettare sono: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, compreso sabato e domenica. Ma ci sono alcune eccezioni che prevedono l’esonero della visita fiscale. Analizziamo nel dettaglio quali sono.
Visita fiscale INPS: le patologie esenti dalle fasce di reperibilità anche quelle che non ti aspetti
Ci sono delle eccezioni che permettono di non rispettare le fasce di reperibilità previste per la visita fiscale INPS, e sono diverse tra dipendenti pubblici o privati.
Nello specifico, nel settore privato sono esonerati dalla fascia di reperibilità, coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) invalidità con una percentuale invalidante dal 67% in poi, con stati patologici sottesi o connessi alla situazione di disabilità;
b) patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
I dipendenti pubblici per ottenere l’esonero, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) invalidità con una percentuale invalidante dal 67% in poi, con stati patologici sottesi o connessi alla situazione di disabilità;
b) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
c) infortuni sul lavoro e malattie professionali per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio (tabella A e talle E del Decreto n. 834/1981).
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Patologie che permettono l’esonero dalle fasce di reperibilità
Le patologie che permettono l’esonero, sono varie, per ogni dubbio, è consigliato rivolgersi al proprio medico curante che all’atto dell’invio del certificato di malattia all’INPS, può indicare l’esonero per patologia, a condizioni che rientra nell’elenco specifico previsto dalla normativa.
Ecco un elenco delle patologie che danno diritto all’esonero:
- Stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
- Trapianti di organi vitali;
- Emorragie severe e infarti d’organo;
- Insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva, rientrano in questa patologia la broncopolmonite severa e la polmonite, la fibrosi cistica, l’ascesso polmonare, eccetera;
- Insufficienza renale;
- Insufficienza miocardica acuta, aritmia acuta, versamento pericardico, ischemia, e defaillance acuta di pompa;
- Infezioni sistemiche fra cui aids conclamato;
- Intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura professionale o infortunistica non INAIL (avvelenamento da arsenico, acquaragia, cianuro, ammoniaca, farmaci insetticidi, monossido di carbonio, eccetera.);
- Cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
- Malattie psichiatriche che sono in una fase di scompenso acuto o in tso;
- Ipertensione liquorale endocranica acuta;
- Sindrome maligna da neurolettici
- Malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
- Malattie acute con compromissione sistemica;
- Neoplasie maligne (in trattamento neoadiuvante, chirurgico,radioterapico; chemioterapico antiblastico);
- Quadri sindromici con terapie o trattamenti con interferone e trattamenti trasfusionali.
Cosa succede se il medico passa e il paziente non è in casa?
L’assenza al proprio domicilio rilevata dal medico INPS è giustificata dal dipendente nel caso di visita medica dal proprio medico curante, oppure trattamenti da effettuare in centri abilitati, cure dentistiche urgenti, necessità di ritirare gli analisi collegate al certificato medico o necessità di recarsi in farmacia. Visita fiscale: se il medico bussa alla porta e nessuno risponde, cosa succede?
Il dipendente in caso di assenza alla visita fiscale INPS, deve produrre motivazione documentata, la Commissione medica, dovrà verificare la documentazione e se non la ritiene idonea, l’assenza è considerata ingiustificata. La sanzione prevista per chi risulta assente alla visita medica senza giustificato motivo è la seguente:
a) il 100% dell’annullamento della retribuzione per i primi dieci giorni di malattia;
b) il 50% per le giornate successive.