Visita fiscale: se il medico bussa alla porta e nessuno risponde, cosa succede?

Il lavoratore dipendente in malattia è obbligato a rispettare le fasce di reperibilità per la visita fiscale, ma cosa succede se il medico bussa alla porta e nessuno risponde?

Visita fiscale: se il medico bussa alla porta e nessuno risponde
Visita fiscale: se il medico bussa alla porta e nessuno risponde

I lavoratori del settore privato e del settore pubblico, quando si assentano per malattia, sono obbligati a rispettare le fasce di reperibilità per la visita fiscale. Non sono pochi i casi in cui il medico bussa alla porta ma il paziente non è in casa. Ma cosa succede in questo caso? Rispondiamo a questa domanda analizzando il quesito specifico di un nostro Lettore in base ad una sentenza della Cassazione che chiarisce in modo specifico cosa fare in casi del genere.

Visita fiscale: se il medico bussa alla porta e nessuno risponde, cosa succede?

I lavoratori dipendenti sono soggetti a rispettare le fasce di reperibilità che variano dal settore privato al settore pubblico. Nello specifico le fasce orarie sono così suddivise:

a) settore privato: mattina dalle 10,00 alle 12,00, pomeriggio dalle 17,00 alle 19,00;

b) settore pubblico: mattina dalle 9,00 alle 13,0, pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00.

La normativa prevede anche dei casi di esonero.

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Un Lettore in merito agli obblighi della visita fiscale chiede spiegazioni agli Esperti di Trading.it. Nello specifico chiede che durante la malattia si è recato dal medico curante per un controllo. Proprio nella mattina in cui è uscito, il medico fiscale è arrivato presso il suo domicilio e bussando alla porta non ha risposto nessuno. Inoltre, il Lettore dichiara di essersi recato all’INPS per giustificare l’assenza, ma comunque, si è trovato dieci giorni in busta paga non indennizzate da restituire. Chiede agli Esperti se in tale circostanza può avviare il ricorso.

Assenza ingiustificata

Prima di addentrarci nel caso specifico, chiariamo cosa significa assenza ingiustificata del lavoratore al controllo della visita fiscale entro le fasce di reperibilità.

L’assenza ingiustificata è di per sé è un illecito anche considerando l’effettivo stato di malattia o meno. Questo significa che se il lavoratore è assente presso il domicilio indicato dal medico curante nel certificato, non ha reso possibile l’accertamento della visita fiscale, quindi, è responsabile. In alcuni casi questo è una giusta causa di licenziamento, quando ci sono concrete cause che dimostrino la mancanza di correttezza e buona fede.

La Cassazione con la sentenza n. 4216 del 14 maggio 1997, ha specificato che il lavoratore che giustifica l’assenza alla visita fiscale, perché non ha udito il suono del citofono o campanello,  non è una giustificazione valida per motivare l’assenza. Infatti, la Corte precisa che il lavoratore deve rispettare il dovere di diligenza.

Questo significa che il lavoratore ha il compito di verificare che il campanello o citofono funzionino correttamente. Questa motivazione è quella più usata dai lavoratori assenti alla visita fiscale e non è mai accettata dalle sedi INPS.

Motivazioni accettate dall’INPS

Rispondendo al caso esposto dal nostro Lettore, il lavoratore durante la malattia deve restare in casa tutti i giorni, compresi festivi e domeniche, nelle fasce di reperibilità sopra evidenziate.

Da premettere che non esistono diagnosi che esonerino il lavoratore ammalato dal rispetto della reperibilità, l’assenza da casa è ammessa solo per motivi specifici previsti dalla legge. Ad esempio, è giustificata l’assenza dal proprio domicilio nel caso in cui:

a) il lavoratore si assenta per recarsi ad una visita specialistica in ambulatorio medico,  però l’appuntamento deve essere indifferibile;

b) per partecipare ai funerali di un parente stretto;

c) per rispondere ad una chiamata degli organi di polizia o della magistratura.

Questi sono i casi in cui l’assenza è giustificata. Quindi, è possibile fare ricorso se la visita presso l’ambulatori medico riguarda una visita specialistica con appuntamento indifferibile.

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