Visita fiscale e fasce di reperibilità con orari da rispettare per dipendenti pubblici e privati, cosa cambia nel 2022? Scopriamolo.
I lavoratori dipendenti che si assentono dal lavoro per malattia, sono vincolati agli alla visita fiscale INPS che deve accertare il reale stato di salute, anticipato con il certificato medico inviato dal dottore di base. Assumono un’importanza rilevante gli orari delle fasce reperibilità che i lavoratori devono rispettare se non vogliono perdere la retribuzione della malattia. Le fasce di reperibilità sono diverse tra i dipendenti del settore privato e settore pubblico. Però ci sono delle eccezioni, in quanto la normativa prevede dei casi di esonero dalle fasce di reperibilità, esaminiamo quali sono.
Visita fiscale: non sempre bisogna rispettare le fasce di reperibilità
In riferimento alle fasce di reperibilità e la possibilità di esonero, un Lettore chiede agli Esperti di Trading.it, cosa significa l’assenza per malattie con l’articolo 2 citata dal medico curante nel certificato inviato all’INPS in caso di malattia. Inoltre, chiede se nel 2022 cambia qualcosa sulla visita fiscale, anche considerando la malattia per Covid -19.
Come sopra descritto, il dipendente che si assenta dal lavoro per malattia, deve rispettare le fasce di reperibilità della visita fiscale INPS. Inoltre, da considerare che ci sono dei casi di esonero e delle sanzioni in caso di assenza non giustificata del dipendente alla reperibilità. Visita fiscale: se il medico bussa alla porta e nessuno risponde, cosa succede?
Tuttavia, l’emergenza Covid-19, ha recato conseguenze anche in merito alle visite fiscali, infatti, i controlli dei medici sono effettuati soltanto nei casi che non riguardano il contagio. Analizziamo nel dettaglio le fasce di reperibilità e i casi di esonero previsti dalla normativa, considerando l’articolo 2 del DPCM numero 206/dell’anno 2009. Quindi, i lavoratori assenti dal lavoro per malattia Covid, non sono soggetti alla visita fiscale, ma sono soggetti al monitoraggio ASL e a regole più severe e sanzioni più pesanti per rischio contagio.
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Fasce di orario di reperibilità per dipendenti pubblici e privati
Le fasce di reperibilità si dividono in due fasce di orario (mattina e pomeriggio) in cui il dipendente è in malattia, in base a quanto riportato sul certificato medico inviato telematicamente dal medico di base all’INPS. Il dipendente in malattia deve risultare reperibile all’indirizzo nella banca dati INPS e indicato sul certificato medico inviato dal medico curante.
Gli orari variano da dipendenti appartenenti al comparto privato o al comparto pubblico, nel modo seguente:
- settore privato: i giorni di reperibilità sono sette su sette (compreso i fine settimana), nei seguenti orari: mattina dalle 10 alle 12, pomeriggio dalle 17 alle 19;
- settore pubblico: sette giorni su sette (compreso i fine settimana), nei seguenti orari: mattina dalle 9 alle 13, pomeriggio dalle 15 alle 18.
Assenze per malattia dei dipendenti pubblici: chiarimenti
Le assenze per malattia dei dipendenti pubblici sono normate dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011 nel quale si evince, che la visita fiscale può essere effettuata dal primo giorno di malattia. Inoltre, il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del 21 novembre 2011, ha precisato che l’obbligo sussiste se l’assenza per malattia si verifica nei giorni precedenti o successivi alle giornate non lavorative.
Nel parere si legge “Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e degli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo, in ogni caso è previsto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorate“.
Casi di esonero
L’articolo 2 del DPCM n. 206/2009 prevede i casi di esonero delle fasce di reperibilità individuate dal medesimo decreto. Nello specifico ci sono casi di esclusione del rispetto degli orari di reperibilità nei confronti dei dipendenti per i quali sia stata già effettuata la visita fiscale per tutto il periodo temporale di prognosi indicato nel certificato medico dal medico curante in base al comma. Inoltre, sono esclusi dalle fasce di reperibilità, le assenze riconducibili ad una delle seguenti casistiche, suddivise tra dipendenti del settore privato e pubblico:
Dipendenti privati: patologie gravi che richiedono terapie salvavita; stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
Dipendenti pubblici: patologie gravi che richiedono terapie salvavita; stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%; malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio (tabella A e talle E del Decreto n. 834/1981); infortuni sul lavoro.
Chiarimenti sulle esclusioni dalla visita fiscale
Il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’anno 2010, chiarisce che le ipotesi di esclusioni devono essere “motivate da un’esigenza di economicità dell’azione amministrativa“. In effetti, la norma evidenza il caso di esclusione in cui l’accertamento dello stato patologico grave sia stato già accertato. In questo modo, si evita una duplicazione con accessi al domicilio del dipendente o appuntamenti in ambulatori.
Sempre nello stesso parere, il Dipartimento ha chiarito che in riferimento al comma 1 dell’articolo 2, l’amministrazione può riconoscere il regime di esonero dalle fasce di reperibilità, solo quando la stessa è in possesso della documentazione formale, la documentazione all’accertamento dell’invalidità, alla relativa alla causa di servizio, alla denuncia di infortunio e il certificato medico riporti la causa di esenzione per l’assenza del servizio nei casi di esonero sopra evidenziati.
Fonte:
- Parere UPPA n. 3 del 2011 (Parere relativo al controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti)
- Parere UPPA n. 2 del 2010 (Obbligatorietà delle visite fiscali in caso di esenzione della reperibilità del dipendente)