Verifiche fiscali per reddito alto approntate su conti correnti di lavoratori e pensionati, operazione del tutto legittima stando a quanto affermato dalla Corte di Cassazione.
Quando si effettua un versamento o anche più su c.c., l’azione in questione potrebbe destare alcuni dubbi circa la derivazione della somma in questione, lasciando immaginare una retribuzione più altra rispetto a quella certificata.
Dunque, nel caso in cui le autorità fiscali intendano predisporre ai fini delle imposte sui proventi per accertare potenziali episodi di evasione fiscale, le medesime avranno facoltà nel richiedere al contribuente precisazioni in quanto all’origine delle quote versate.
Una serie di controlli, connessi alla presunzione legittima inerente la possibilità di impiego reddituale più elevato, che riguardano ciascun fruitore. Che si tratti di lavoratore autonomo, Partita IVA, esercente, dipendente privato o pubblico, cittadino, pensionato, poco importa.
Un contesto di cui si è fatta portavoce la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 18245/2022.
Proviamo a capirne, seppur in sintesi, i suoi aspetti più importanti.
Stando a quanto atteso dall’articolo 32 del Dpr n.600/73, le verifiche fiscali possono dirsi legittime solo quando si fondino su versamenti non giustificati nei conti bancari dell’utente in questione. A frenare questa tipologia di controlli potrebbero essere prove indubitabili, pertinenti e congruenti in relazione alla derivazione della somma depositata sul c.c.
Quando si tratta di evasione fiscale, verifiche fiscali sui conti correnti di tutti, nessuno escluso.
La Corte Suprema ha confermato come la presunzione legale inerente la disponibilità di reddito elevato, deducibile dai flussi bancari non è indirizzata solamente ai possessori di reddito di società o di reddito di lavoro autonomo ma si debba applicare alla universalità dei contribuenti.
I giudici supremi hanno rammentato come gli articoli 32 e 38 del Dpr 600/73 attendano una presunzione legittima ai sensi della quale, in materia di controllo sulle imposte, sia i prelievi sia i versamenti non giustificati compiuti su c.c. bancari, anche di lavoratori privati e pubblici e pensionati, debbano essere giudicati come introiti.
Il fruitore (lavoratore autonomo, Partita IVA, esercente, dipendente privato o pubblico, cittadino, pensionato), per la norma che prevede la libertà dei mezzi di prova, ha la possibilità di avvalersi della
prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative”
Si veda nella fattispecie Cass. V, n. 25502/2011; VI-5 n. 11102/2017.
Per intenderci, allora, i movimenti bancari di versamento sono soggetti all’efficacia presuntiva di disponibilità di reddito più elevata per ciascun contribuente, previa valida giustificazione.
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