Eccesso di velocità: multe salatissime, ritiro patente e rischio detenzione: le possibili sanzioni e il caso della recidiva

Velocità eccessiva, ecco quando ricorre il sequestro della patente. L’autovelox non mente e si ricorda di chi commette due volte la stessa infrazione. Ecco allora come si quantifica una recidiva.

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Nella circostanza di duplice multa per velocità eccessiva nel giro di un biennio, la seconda ammenda sarà ben più salata delle prima. Ci stiamo riferendo alla celebre «recidiva» che è da considerarsi solamente nei casi in cui la velocità sia al di sopra di 40 km/h rispetto ai termini sanciti dal codice della strafa. In caso contrario (nelle fattispecie meno gravi), non viene immaginato alcun ampliamento dell’ammenda.

La recidiva vale a dire, per intenderci, interruzione o annullamento della patente a seconda della serietà del comportamento posto in essere.

A seguire vedremo quando si presentano le circostanze di un ritiro patente per velocità eccessiva e capiremo quanto debba trascorrere tra le due sanzioni.

Velocità eccessiva, arriva la sospensione della patente

La normativa immagina che, quando si oltrepassino di 41 km/h i limiti di velocità, ma non oltre 60 km/h, scatti una sanzione tra i 527 e i 2.108 euro. In più si prende in considerazione una sottrazione di 6 punti dalla patente e il blocco della patente per un tempo massimo di tre mesi.

Se il medesimo comportamento viene a verificarsi due volte nell’arco di due anni consecutivi, il fermo della patente andrà da 8 a 18 mesi.

Il fermo della patente per la recidiva nell’arco dei due anni consecutivi è immaginato anche nella circostanza di:

  • inosservanza delle disposizioni sulla precedenza (art. 145 cod. strada);
  • transito col rosso al semaforo (art. 146 cod. strada);
  • inadempienza delle norme di circolazione nei pressi di un passaggio a livello (art. 147 cod. strada);
  • sorpasso a destra (art. 148 cod. strada);
  • mancanza di rispetto delle distanze di sicurezza tra vetture (art. 149 cod. strada);
  • incrocio tra automobili nei transiti ostruiti o su strade montuose (art 150 cod. strada).

La revoca della patente, occhio agli eccessi di velocità

Il ritiro definitivo della patente velocità eccessiva diviene realtà allorché, nel giro di un biennio, si ricevano due sanzioni per eccesso di velocità. Sebbene sia decisivo l’aver oltrepassato i limiti di velocità di oltre 60 km/h.

Uno scenario che sancirebbe il ritiro immediato della patente, oltre a una sanzione tra gli 821 e i 3.287 euro e la detrazione di dieci punti dalla patente di guida.

Quali sono le circostanze che non prevedono la revoca?

  • Qualora, nel giro di un biennio, si prendessero due sanzioni per eccesso di velocità ma, in almeno una circostanza delle due, il limite oltrepassato non sia al di sopra dei 60 km/h;
  • o nella circostanza in cui si dovessero prendere sì due sanzioni per eccesso di velocità oltrepassando, in ambedue, il limite di oltre 60 km/h ma le due andrebbero a decorrere più due anni.

Il computo dei due anni in questione funzionale in ottica recidiva si calcola a partire dal giorno in cui è stata commessa la prima trasgressione.

Come si verifica il ritiro della patente?

La revocazione della patente consta nella privazione risolutiva di efficienza e validità dell’autorizzazione alla guida. Quindi il relativo possessore si ritroverà, in una simile circostanza, nella medesima condizione di quanti non ne abbiano mai conseguita una.

Mettersi in auto e guidare con patente ritirata rappresenta non immediatamente un reato quanto una semplice trasgressione amministrativa. L’infrazione è, pertanto, punibile con una ammenda di 5.110 euro, cui fa seguito la condanna accessoria del fermo amministrativo del mezzo per un trimestre.

Se si dovesse ripresentare la medesima condotta di lì a un biennio, sarà previsto inoltre l’arresto fino a 365 giorni, con il supplemento del sequestro amministrativo del mezzo in questione (dunque la vettura diviene di proprietà dello Stato).

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