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Tregua fiscale, nuova svolta del 28 marzo: tutti i provvedimenti urgenti approvati

Proroghe alla tregua fiscale, il 28 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato svariati provvedimenti di Legge con carattere di urgenza. Approfondiamoli.

Tra le misure, l’approvazione del DL con misure urgenti volte a sostenere le famiglie e le imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale e in materia di salute e adempimenti fiscali.

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Una lunga discussione in Consiglio dei Ministri ha avuto come risultato una serie di nuovi provvedimenti tra i quali spiccano le proroghe delle scadenze in autunno con riferimento alla tregua fiscale. Le norme utili introdotte sono numerose, a partire dalle regole disciplinanti i casi di violazione formare o le liti con la Pubblica Amministrazione. La scadenza del 31 marzo slitta tra settembre e ottobre. 

Ricordiamo che le istruzioni per i contribuenti che vogliono approfittare della tregua fiscale sono contenute nella Circolare numero 2 del 27 gennaio 2023 dell’Agenzia delle Entrate. Le indicazioni riguardano la regolarizzazione delle irregolarità formali su imposte e redditi, ad esempio, così come l’adesione alla definizione agevolata e la regolarizzazione di omessi pagamenti di rate. Ora si sono aggiunte nuove indicazioni con l’approvazione di svariate proroghe specificatamente in merito alle norme di carattere fiscale.

Tregua fiscale e le proroghe decise il 28 marzo 2023

In relazione alle norme di carattere fiscale, l’esecutivo è intervenuto sulla disciplina dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Nello specifico, il nuovo Decreto

  • stabilisce una proroga ai termini ultimi per la definizione di acquiescenza,
  • prevede che si possano definire in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 diventati definitivi a causa di una mancata impugnazione tra il 2 e il 31 gennaio,
  • estende la conciliazione agevolata decisa dalla Legge di Bilancio 2023 alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023 (al posto del 10 gennaio 2023) davanti alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado.

Altri provvedimenti del Decreto

Le novità introdotte ieri, 28 marzo, continuano.

  • Gli avvisi di accertamento e gli atti di rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza tra il 2 gennaio e il 31 gennaio 2023 vedranno la rideterminazione degli importi in base alle disposizioni di Legge sulla riduzione delle sanzioni e del pagamento rateale,
  • la definizione agevolata riguardante i processi verbali di contestazione in essere entro il 31 marzo 2023 può essere applicata all’accertamento con adesione ai provvedimenti notificati successivamente tale data.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti

Con riferimento alla regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate dopo acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale si sono stabilite nuove norme. Nello specifico, per l’accesso alla regolarizzazione è necessario che l’assenza della notifica della cartella di pagamento oppure dell’avviso di intimazione al versamento si riferisca alla data di entrata in vigore dell’ultima Legge di Bilancio.

Nuove scadenze della tregua fiscale

Il nuovo Decreto ha modificato i termini inizialmente stabiliti dalla Legge di Bilancio per accedere a specifiche misure definitorie. Ecco le proroghe

  • dal 31 marzo al 31 ottobre 2023 per il versamento della prima rata volta a regolarizzare le violazioni di natura formale,
  • modifica ai termini ultimi per l’accesso al ravvedimento speciale con slittamento dal 31 marzo al 30 settembre 2023,
  • cambiamenti dei termini per la definizione agevolata delle controversie tributarie, per la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti alla Corte di Cassazione.

Il ravvedimento speciale e la non punibilità dei reati

Concludiamo con le ultime novità introdotte ieri, 28 marzo, in relazione alla tregua fiscale. L’esecutivo ha introdotto un’autentica interpretazione delle norme disciplinanti la regolarizzazione delle dichiarazioni presentate tramite ravvedimento speciale con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 nonché gli anni precedenti. In particolare sono considerate escluse dal ravvedimento

  • le violazioni evidenziabili dai controlli automatici delle dichiarazione dei redditi e delle dichiarazioni IVA,
  • le violazioni definibili tramite regolarizzazione delle violazioni formali.

Inoltre, tra le novità la previsione di cause speciali di non punibilità di specifici reati tributari come

  • l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate con importo superiore a 150 mila euro ad annualità,
  • l’omesso versamento di IVA per importi superiori a 250 mila euro ad annualità,
  • l’indebita compensazione di crediti non spettanti per importi superiori a 50 mila euro

a condizione che le violazioni citate siano correttamente definite e le somme da erogare siano versate integralmente dal contribuente utilizzando le apposite modalità.

Tutte le novità citate saranno presumibilmente inserite in un provvedimento di prossima uscita. Al momento, per chi volesse approfondire i dettagli della definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023 rimandiamo alla Circolare numero 6 del 20 marzo dell’Agenzia delle Entrate che tratta proprio della tregua fiscale.

Valentina Trogu

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