Cosa fare se il datore di lavoro non paga la tredicesima? Ecco cosa fare facendo attenzione alla prescrizione del diritto.
La tredicesima mensilità consiste in un importo riconosciuto al dipendente in base ai 12 mesi dell’anno in cui hanno prestato l’attività lavorativa. Ma se il datore di lavoro non la paga o la paga in ritardo, cosa fare? Ecco una breve guida su come si calcolo la tredicesima mensilità e cosa fare nei casi in qui il datore di lavoro non la paga
La tredicesima mensilità spetta a tutti i lavoratori che sono assunti con contratto di lavoro part-time o full-time. Inoltre, spetta anche ai lavoratori domestici, colf e badanti. Chiamata anche mensilità aggiuntiva, si differenzia dallo stipendio mensile perché bisogna sottrarre dal calcolo anche i contributi fiscale previdenziali, inoltre, non sulla tredicesima non spettano le detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico fiscalmente.
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Si calcola considerando le retribuzione lorde, per effettuare il calcolo bisogna utilizzare la seguente formula: retribuzione mensile lorda moltiplicata per dodici mesi lavorati, diviso 12. All’importo che ne scaturisce bisogna detrarre le ritenute fiscale e previdenziali.
Inoltra, bisogna considerare anche alcuni elementi, infatti, la retribuzione mensile lorda, deve comprendere tutti gli elementi retributivi che si aggiungono alla retribuzione base, ad esempio: indennità, scatti di anzianità, eccetera.
Poi, per mesi di lavoro si intendono quelli effettivamente lavorati per almeno quindici giorni, per periodi inferiori non si conteggia il rateo.
Da considerare che nel computo della tredicesima sono conteggiati anche i giorni di malattia, cassa integrazione, infortuni, ferie, congedo matrimoniale, permessi per legge 104/92, per donazione sangue, festività e permessi retribuiti. Tredicesima in busta paga: se il lavoratore ha fatto molte assenze, spetta? La risposta inaspettata
Il rateo della tredicesima non matura sul lavoro straordinario, sull’indennità di ferie non godute, sul congedo parentale, sullo sciopero o su assenze non retribuite o ingiustificate. La tredicesima si calcola anche sui periodi di lavoro all’anno ed è rapportata in base ai mesi di effettivo lavoro, considerando le assenze sopra esposte.
La tredicesima di solito è corrisposta in un’unica soluzione verso dal 15 al 20 dicembre, prima delle festività natalizie. Oppure, con accordi tra il datore di lavoro e il lavoratore, può essere corrisposto il rateo maturato in busta paga mensile. Se il datore di lavoro non corrisponde la tredicesima al lavoratore, il lavoratore potrà far valere il suo diritto, prima con un sollecito in cui invita il datore di lavoro ad erogare la mensilità aggiuntiva. Poi, se il sollecito non ha esito positivo, è consigliato rivolgersi al sindacato o alle associazioni di categoria.
Precisiamo che il diritto alla tredicesima si prescrive in tre anni, quindi, chi non la riceve non deve attendere troppo per far valere il proprio diritto. Inoltre, il datore di lavoro che non rispetta la scadenza di pagamento, come previsto dal contratto collettivo rischia di non poter fruire delle agevolazioni contributive ed è sanzionabile con multe onerose.
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