Trattenute su pensioni e TFR: incredibile quello che può fare l’INPS

L’INPS ha la facoltà di autorizzare le trattenute su pensioni e TFR nel caso in cui sia disposto, dalla Corte dei conti, un recupero crediti verso terzi.

Secondo quanto stabilito dalla legge è possibile recuperare il credito in favore di terzi, applicando delle trattenute sulla pensione o sul Tfr. Purché siano rispettate tassativamente le ipotesi specificate dalla normativa in vigore.

Trattenute su pensioni e TFR, incredibile quello che può fare l'INPS

Le trattenute sulle pensioni e sul TFR possono essere autorizzate dall’INPS in seguito ad una sentenza proveniente dalla Corte dei Conti per danno erariale.

Le trattenute in questione devono essere effettuate nei limiti previsti dalla legge, tenendo conto della garanzia al trattamento minimo. Per questo motivo, della normativa in vigore ha fissato dei limiti che prevedono che il prelievo forzoso non sia superiore ad un quinto della pensione.

Trattenute su pensioni e TFR: cos’è il recupero crediti?

L’INPS ha la facoltà di effettuare delle trattenute sulle pensioni e sui TFR o sui TFS. Affinché questa possibilità sia perseguibile, è necessario che l’autorizzazione a procedere dell’Istituto previdenziale derivi da un provvedimento dell’autorità giudiziaria o da un’apposita norma di legge.

I casi previsti dalla legge per i quali è possibile procedere con che trattenute sono:

  • Gli atti negoziabili con il titolare della pensione. Questa condizione si verifica, ad esempio, con la cessione del quinto o con l’anticipo a garanzia pensionistica APE volontario.
  • Gli atti non negoziabili, ovvero le assegnazioni giudiziarie o le esecuzioni forzate presso terzi.

Come avvengono le trattenute sulle pensioni?

L’istituto di previdenza sociale non ha la possibilità di autorizzare le trattenute o ordinare pagamenti in favore dei creditori. Per questo motivo, non possono essere considerate valide le richieste di trattenute che provengono dalle Pubbliche Amministrazioni, che sono finalizzate al recupero di eccessi stipendiali nel caso di dipendenti.

A meno che tali trattenute non siano state già avviate prima del pensionamento, allora l’INPS può continuare con le ritenute fino alla completa estensione del debito.

Tuttavia, è data la possibilità, alle Pubbliche Amministrazioni, di firmare convenzione con l’Istituto previdenziale per controllare il prelievo dei crediti. Tale opportunità è perseguibile in virtù dell’osservanza dei principi di trasparenza.

In questo caso, però occorre che il pensionato dia il proprio consenso e che siano ben chiari gli oneri che l’Inps percepirà, in relazione al servizio svolto.

Pignoramento del trattamento di fine rapporto

L’articolo 2120 del codice civile ha stabilito i limiti per pignoramento del trattamento di fine rapporto.

Il TFR è un’indennità che spetta obbligatoriamente a tutti i lavoratori dipendenti, del settore pubblico e privato, al termine del rapporto di lavoro.

Il pignoramento prevede dei limiti che possono variare a seconda che questo sia trattenuto dal datore di lavoro o già versato nel conto corrente del lavoratore.

Secondo la legge l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di procedere al pignoramento del TFR per i crediti tributari o contributivi. Insomma il TFR, può essere pignorato dal momento che è un bene di proprietà del lavoratore, anche se non è nella sua disponibilità.

Di fatto, secondo quanto stabilito di recente dalla Corte di Cassazione, è possibile pignorare il trattamento di fine rapporto in quanto si tratta di un credito del lavoratore certo e liquido. Dunque anche il TFR è una garanzia patrimoniale per eventuali creditori, tuttavia l’assegnazione può venire solo in seguito alla fine del rapporto di lavoro, perché solo in quel momento le somme diventano esigibili.

La legge offre una tutela al lavoratore, per questo motivo ha fissato di limiti al pignoramento del TFR. Infatti è stato stabilito che è pignorabile:

  • Per crediti alimentari
  • Nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni
  • Nella misura di un quinto per ogni altro credito

Nel caso in cui il TFR fosse già stato versato sul conto corrente bancario o su un libretto postale del dipendente, il creditore ha la possibilità di rivolgersi direttamente alla banca per esigere i suoi crediti. Tuttavia, i limiti del pignoramento restano invariati.

Per quanto invece riguarda la pignorabilità del TFR ad opera del fisco, la legge ha fissato limiti diversi.

Nello specifico il limite varia in base all’entità dei debiti nei confronti del fisco:

  • Se inferiori a €2.500 il pignoramento dello stipendio del TFR è possibile entro il limite del 10%;
  • Se è compreso tra €2.500 e €5.000, il pignoramento è ammesso dalla legge entro il limite di un settimo, ovvero 14,28%.
  • Per le somme superiori a €5.000 il pignoramento è possibile entro il limite del 20%.
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