L’azienda può pagare le trasferte lavorative in contanti? La risposta non è semplice, bisogna considerare vari aspetti per non incorrere in sanzione.
La legge di Bilancio del 2018 la n. 205 del 2017, all’articolo 1, comma 910, prevede che dal primo luglio 2018, i lavoratori devono essere pagati con modalità tracciabili, attraverso le seguenti modalità: bonifico bancario o postale, strumenti di pagamento elettronico o pagamento in contanti attraverso lo sportello bancario o postale. Questo significa che il datore di lavoro ha aperto un conto corrente con il mandato di pagamento, in modo che il lavoratore possa riscuotere presso gli sportelli la somma in contanti.
Il datore di lavoro che non paga con mezzi tracciabili i propri dipendenti rischia una sanzione compresa tra i mille euro e i cinquemila euro. Però, ci sono alcune categorie di lavoratori dipendenti che possono essere pagati in contanti, si tratta dei: tirocinanti, stagisti, colf, badanti e collaboratori occasionali.
A chiarire quest’aspetto e rilevare dubbi sull’interpretazione normativa, è l’Ispettorato del Lavoro con la nota n. 6201 del 16 luglio 2021, nella quale sono precisati anche gli strumenti di tracciabili per il pagamento. Inoltre, precisa che non è obbligatorio il pagamento tracciabile nel caso di spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa e negli interessi dell’azienda. Nello specifico si tratta di rimborso spese di viaggio, alloggio e vitto.
Le trasferte si possono pagare in contanti o è necessario il bonifico?
Secondo l’interpretazione nella nota dell’Ispettorato del Lavoro, i rimborsi spese di viaggio (trasferte), vitto e alloggio, possono essere pagate in contanti in quanto la somma percepita non si configura in una prestazione professionale. Quindi, è corretto ritenere che non c’è obbligo di tracciabilità del pagamento.
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In questo caso non si applica nessuna sanzione al datore di lavoro che paga le trasferte in contanti. Però, bisogna considerare il limite dei pagamenti in contanti, la spesa non dovrà superare, fino al 31 dicembre 2021 i 2.000 euro. Poi, dal primo gennaio 2022 il limite è di 1.000 euro. Gli importi di trasferta superiori a 1.000 euro devono essere regolati con bonifico bancario secondo le indicazioni IBAN fornite dal lavoratore all’atto dell’assunzione. Se il datore di lavoro non rispetta la norma, rischia una sanzione che va dai mille euro ai 50mila euro. Conto corrente: quali rischi si corrono prelevando contanti
Bisogna precisare che le somme percepite dal lavoratore come trasferta concorrono alla formazione del reddito. Sono escluse solo le spese di trasporto opportunamente documentate ricevute di viaggio, fuori al Comune dove si presta l’attività lavorativa.
Invece, non concorrono a forma reddito le spese sostenute per alloggio e vitto. Nel caso che l’azienda adotti il criterio analitico, le trasferte sono cos’ commisurate nella misura massima al giorno, per le trasferte in Italia di 15,49 euro, per quelle all’estero di 25,82 euro. In questo caso i rimborsi chilometri, effettuati fuori dal Comune, sono esenti.