Interessanti precisazioni dell’Amministrazione finanziaria per quanto riguarda la tracciabilità dei pagamenti, RIBA e MAV. Sì alla riduzione dei termini di accertamento anche in caso di loro utilizzo. I dettagli.
Oggi è ben noto quanto sia importante la tracciabilità dei pagamenti, al fine di far emergere le operazioni agli occhi del Fisco.
Proprio l’Agenzia delle Entrate, all’interno della sua rivista online FiscoOggi, ha spiegato che per quanto riguarda i pagamenti con RIBA e MAV la tracciabilità è da ritenersi assicurata.
È proprio così: ambo gli strumenti, che transitano a mezzo di intermediazione bancaria, includono tutti gli elementi obbligatori a individuare le parti e l’oggetto del versamento.
In particolare, grazie alla risposta all’interpello n. 404 dello scorso primo agosto l’Agenzia delle Entrate ha dato chiarimenti sul tema della tracciabilità dei pagamenti con RIBA e MAV, di fatto venendo incontro al contribuente. Vediamo un po’ più da vicino questi temi, alla luce delle recenti precisazioni AdE.
Il caso concreto che ha portato alla risposta delle Entrate ha visto una società attiva nel settore della costruzione di fabbricati domandare all’Agenzia se, allo scopo di sfruttare il beneficio della riduzione di 2 anni dei termini di accertamento – di cui si trova traccia nelle norme di legge – le modalità di pagamento con RIBA e MAV siano comunque in grado di rispondere ai requisiti richiesti dalle regole in materia.
Ricordiamo che, in linea generale, il beneficio per il contribuente della riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti può essere fatto scattare soltanto a favore dei soggetti che:
Secondo quanto emerso dalla risposta ad interpello, l’Agenzia delle Entrate ha acclarato che è possibile consentire la riduzione dei termini, anche nel caso in cui il contribuente compia e riceva pagamenti con strumenti che non possono ritenersi formalmente “diversi” da quelli tassativamente previsti dalla legge. Ciò perché si tratta di mezzi che soddisfano in ogni caso i requisiti di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge.
In buona sostanza, ci si riferisce ai seguenti documenti:
Ebbene secondo le Entrate ambo gli strumenti citati, che transitano con intermediazione bancaria, includono tutti gli elementi necessari ad individuare le parti e l’oggetto del pagamento. Un po’ più nel dettaglio, l’Amministrazione finanziaria non ha dubbi: sia RIBA che MAV contenendo ciò che serve all’identificazione delle parti e del credito oggetto di pagamento, sono in grado di rispettare gli stessi criteri di tracciabilità dei pagamenti, che contraddistinguono le modalità di pagamento previste dalla legge. Ecco perché non vi sono ostacoli al riconoscimento del beneficio di cui sopra.
In particolare, il decreto attuativo sull’agevolazione (la riduzione di cui sopra) ha indicato la tassatività degli strumenti tracciabili che consentono di accedere al beneficio. Chiarendo che rientrano nel perimetro dell’agevolazione i pagamenti compiuti con: bonifico bancario o postale, carta di credito o di debito, oppure assegno bancario, circolare o postale con clausola di non trasferibilità.
Ma attenzione: le Entrate rimarcano che comunque si può sfruttare il beneficio se gli strumenti sono assimilabili a quelli tassativamente previsti dalla legge. Ecco allora l’inclusione di RIBA e MAV, che rispettano di fatto i criteri di tracciabilità in quanto identificano sia le parti sia il credito oggetto di pagamento.
In estrema sintesi, la riduzione di 2 anni dei termini di decadenza degli accertamenti, valevole per i soggetti passivi che assicurano la tracciabilità dei pagamenti ottenuti ed effettuati, per operazioni maggiori del valore di 500 euro, vale anche a favore degli operatori che utilizzano RIBA e MAV.
La riduzione di due anni dei termini di accertamento è garantita in quanto le “modalità di pagamento” a mezzo RIBA e MAV soddisfano comunque i requisiti di cui all’art. 3 del decreto ministeriale attuativo del 2016.
Questo è dunque il fulcro del chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate al contribuente, con la risposta ad interpello n. 404 del 2 agosto 2022.
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