Cosa sono i verbali di accertamento per ticket sanitari non pagati: come procedere, cosa fare e alcuni dettagli al riguardo
Di cosa si tratta quando ci si riferisce al verbale di accertamento a proprio del ticket sanitario: perché arriva, cos’è e come procedere al pagamento della cifra corretta. Alcuni dettagli a tal proposito.
Sono tanti gli elementi di interesse che possono generare domande, curiosità e richiesta di informazioni, proprio come nel caso dei ticket sanitari, qualora si riceva il verbale di accertamento.
Sul tema esenzioni l’attenzione non manca, sono in tanti a chiedersi come ottenerle e quali siano i requisiti e gli aspetti da sapere, con alcuni dettagli da sapere per quel che concerne i limiti e condizioni riguardo le esenzioni ticket per reddito.
Ma perché arriva il verbale di accertamento? A parlarne è tisostengo.com, che cita come fonte ats-bg.it, L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) – Bergamo.
Si legge che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante ili parole “Sistema Tessera Sanitaria”, e con un incrocio eventuale dei dati con il Ministero del Lavoro, controlla i requisiti di coloro che hanno autocertificato il diritto all’esenzione agli sportelli Scelta/revoca, andando a rilevare le posizioni che dovessero essere non corrispondenti.
L’ATS competente per territorio estrae i codici fiscali, e dà seguito alla pulizia del dato, tenendo conto delle eventuali prestazioni coperte da esenzione per patologia, oppure altre esenzioni che possono essere ricondotte, e procede poi all’invio al soggetto interessato del verbale di accertamento ai fini del recupero degli importi dovuti.
Su tisostengo.com che menziona ats-bg.it, si approfondisce come detto il tema anche dal punto di vista degli importi da pagare, e si risponde alla domanda inerente la presenza di diversi importi nel verbale.
Quello dovuto, si legge, è specificato dopo la dicitura “per un totale pari a“, che deriva dalla somma del ticket non corrisposto più gli interessi legali più il pagamento di una “sanzione” in misura ridotta, dello stesso importo rispetto al ticket ed in aggiunta allo stesso, più le spese di notifica.
Per quanto riguarda il termine e la tempistica inerente il pagamento, si legge che sono 60 giorni dal momento della ricezione del verbale.
Rispetto alla possibilità di contestare il verbale, viene spiegato che alla pagina 2 di 2 dello stesso sono indicate le modalità inerenti la presentazione di scritti difensivi e sul come poterli inviare. Si legge che bisogna inviare entro trenta giorni dal ricevimento del verbale in modo completo i documenti che sono indicati nello stesso, che sono i seguenti.
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Su ti sostengo.com che menziona ats-bg.it, si legge che il verbale riporta contatti ed orari nel caso si voglia entrare in contatto, mentre per quanto riguarda l’eventuale richiesta di indicazioni, rassicurazioni ed info, questa può avvenire mediante contatto telefonico o attraverso mail. Qualora però non ci si limiti alla semplice richiesta di informazioni, ma nel caso in cui l’assistito decidesse di inviare scritti difensivi, questi saranno valutati, si legge, dopo il sessantesimo giorno, in ordine cronologico.
Sino a quel momento, l’assistito ha modo di pagare la quota indicata sul verbale avvalendosi del pagamento in misura ridotta, e portando alla fine il procedimento. Qualora non vi fosse il pagamento, vi sarà la valutazione degli scritti e la relativa istruttoria potrà esitare in una ordinanza di archiviazione, qualora la contestazione del verbale fosse fondata, o una ordinanza di ingiunzione al pagamento.
Nel caso l’assistito fosse consapevole di non avere più diritto alla esenzione, si legge che questi è tenuto a revocarla rivolgendosi agli sportelli di Scelta e Revoca di competenza territoriale, oppure facendo accesso al proprio fascicolo sanitario elettronico. Ciò nel caso voglia quindi revocare l’esenzione al fine di non incorrere più in violazioni.
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