L’INPS detta le nuove regole per l’inserimento o modifica dell’IBAN per il TFS (trattamento di fine servizio) o TFR (trattamento di fine rapporto). Analizziamo le novità.
Con il messaggio n. 773 del 16 febbraio 2022 l’INPS, detta le nuova modalità di inserimento e di modifica delle coordinate bancarie (IBAN) per poter erogare il trattamento di fine servizio (TFS) e trattamento di fine rapporto (TFR).
Il cittadino ha la possibilità di effettuare la modifica o inserimento, attraverso il servizio online “Sistema Unico Gestione IBAN” (SUGI). La nuova funzionalità sarà in vigore dal 21 febbraio 2022.
L’Istituto previdenziale con il messaggio n. 773/2022, comunica la nuova funzionalità attiva dall 21 febbraio 2022, sul sito INPS (www.inps.it). Si tratta del nuovo servizio online denominato “Sistema Unico Gestione IBAN” (SUGI), che prevede si interfaccia con il gestionale del pagamento dei TFS o TFR della Gestione dei Dipendenti Pubblici. Il servizio permette di acquisire direttamente dal cittadino o tramite il Patronato, le coordinate bancarie (IBAN) sul quale accreditare la prestazione spettante.
Liquidazione TFS o TFR: tempi di attesa, scadenze e rate nel 2022
In cittadino potrà modificare le sue coordinare IBAN o inserirle se non sono state indicate, tramite un SMS o e-mail, inviata direttamente dall’INPS al cittadino. L’interessato potrà avvalersi anche di un Patronato per inserire o modificare l’IBAN nella piattaforma INPS, entrando nell’apposita sezione SUGI.
Liquidazione TFS – TFR, tassazione della buonuscita: tutto quello che c’è da sapere
Precisiamo che quest’adempimento è fondamentale per il completamento dell’iter di lavorazione della pratica TFS o TFR. Questo per consentire all’INPS di poter erogare la prestazione nei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente.
A tal proposito ricordiamo che i dipendenti del pubblico ricevono il TFS o TFR molto più tardi rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro. Infatti, i dipendenti statali devono attendere un periodo variabile che va dai tre mesi e messo a ventisette mesi, molto dipende dalla causa che ha generato la cessazione del rapporto di lavoro. Infine, se la prestazione supera i 50.000 euro, l’importo è diviso in duo o tre rate annuali. Nello specifico, per i pensionati che lasciano il lavoro per inabilità o decesso, l’attesa varia dai quindici giorni ai novanta giorni, dalla liquidazione della domanda INPS. In totale circa tre mesi e mezzo.
Nel caso di cessazione per esubero, per superamento di servizio e per cessazione del lavoro a tempo determinato, si riceve il TFS dopo 15 mesi (dodici mesi più 90 giorni per elaborare la pratica). Per le dimissioni volontarie, licenziamenti e destituzioni, l’attesa è di ventisette mesi (ventiquattro mesi più 90 giorni).
Infine, per pensionamento il pagamento si divide in tre rate:
Ricordiamo che la sentenza n. 159 del 17 aprile 2019 ha dichiarato legittima tale ripartizione temporale.
Tuttavia, il decreto legge n. 4/2019 permette la possibilità di accedere all’anticipo del TFS o TFR fino a 45.000 euro. Si tratta di un finanziamento agevolato a tutti gli effetti. Qui, tutte le informazioni per la liquidazione TFS – TFR | Come chiedere l’anticipo e quali sono gli interessi da pagare
L’INPS per tutti gli adempimenti che permettono l’accesso al nuovo servizio SUGI, ha pubblicato dei manuali operativi che sono reperibili nel portale INPS (www.inps.it), nella sezione “Prestazioni e Servizi”>”Prestazioni”>”SUGI”.
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