Al termine di un rapporto lavorativo è possibile ottenere un’indennità poco conosciuta. Scopriamo qual è il diritto a cui si fa riferimento e in quali casi pretenderlo.
L’ex lavoratore ha diritto al Trattamento di Fine Rapporto o Trattamento di Fine Servizio ma può avere accesso ad un’ulteriore indennità nota a poche persone. Parliamo dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Trovare un lavoro è, a volte, un’impresa ma può essere altrettanto difficile riuscire a mantenerlo fino all’età del pensionamento. La crisi economica, il Covid e ora le conseguenze della guerra in Ucraina sono possibili cause di difficoltà per le aziende e per le attività lavorative in generale. Può capitare, dunque, che si debbano ridurre le spese fino ad arrivare a licenziare il personale. D’altronde può accadere anche l’esatto contrario cioè che sia il dipendente a dimettersi. In entrambi i casi occorrerà prestare molta attenzione ad una particolare condizione del contratto, il termine di preavviso.
Nel momento in cui un contratto di lavoro prevede il termine di preavviso, sia il datore di lavoro che il dipendente dovranno rispettarlo per non rischiare di perdere soldi. La violazione dell’obbligo, infatti, comporta l’erogazione dell‘indennità sostitutiva del preavviso. Ciò significa che se l’azienda licenzia il lavoratore senza aver dato il termine di preavviso dovrà corrispondere non solo il TFR e i diritti maturati e non goduti ma anche questa differente indennità.
Il termine di preavviso fa riferimento ad uno specifico periodo temporale che deve essere rispettato prima di procedere con il licenziamento vero e proprio. Ogni contratto collettivo stabilisce la durata di questo periodo che deve essere rigorosamente rispettata sia in caso di licenziamento che di dimissioni volontarie. Il preavviso, infatti, permette alle parti di organizzarsi per cercare un altro dipendente nel caso dell’azienda e per trovare un’altra occupazione nel caso del lavoratore. Se non viene dato occorrerà corrispondere alla parte lesa un’indennità sostitutiva del preavviso.
L’indennità sostitutiva del preavviso può essere richiesta, a pari del TFR, dall’ex coniuge separato o divorziato a condizione che non si sia risposato e che risulti titolare di un assegno di mantenimento mensile. E’ possibile notare una coincidenza tra le condizioni di accesso alla misura in questione e i requisiti necessari per ottenere la pensione di reversibilità. L’indennità, poi, spetta agli eredi in caso di morte del lavoratore. Coniuge, figli a carico al momento del decesso, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado sono destinatari della misura.
Per quanto riguarda l’importo, sarà il datore di lavoro ad informare i percettori della somma spettante. Nel caso di ritardo della comunicazione si potrà inoltrare richiesta tramite raccomandata con avviso di ricevimento inserendo anche la domanda del TFR e degli altri diritti maturati. Concludiamo ricordando che per il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso è prevista una tassazione separata.
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