Capire in modo pratico gli istituti del TFR e TFS non è impossibile, ma sicuramente bisogna porvi un occhio attento perché sono procedure con condizioni ed effetti differenti.
Avere le idee chiare è essenziale, soprattutto se la questione riguarda il proprio lavoro, o meglio il termine. Il Trattamento di fine rapporto e quello di fine servizio, per quanto abbiano delle sigle simili, sono comunque degli istituti diversi. Confonderli non serve, anzi potrebbe essere un danno, perché c’è di più. Non capire le procedure, causerebbe delle ingenti perdite ai lavoratori.
Lavorare e precarietà, le due facce di una medaglia unicamente italiana. Per chi ha fortuna il rapporto di lavoro continua, per l’altra parte, beh, si sa qual è il resoconto. Non è sempre così, ma nella maggior parte dei casi si assiste sempre di più ad un sistema lavorativo in bilico.
Proprio al momento del lancio della moneta, di “bivio” o “attesa”, come lo si voglia chiamare, si estende anche il tempo della disoccupazione. Tre termini che fanno paura in questa fase economico-storica.
Quando viene meno una condizione di lavoro non bisogna disperare, ma capire come far valere i propri diritti su TFR e TFS. Il problema subentra già in partenza quando non si conosce che la natura dei due istituti è diversa. In comune hanno solo il fatto che spettano a lavoratori subordinati ed apprendisti, ma non a chi è sottoposto a contratto di collaborazione. Per questi ultimi se ne occupa il datore di lavoro entro 45 giorni dalla fine del rapporto.
Ma è proprio dalla loro differente natura che si evince il modo migliore per gestirli e far valere i propri interessi. Precari sì, ma con delle prospettive.
Cosa determina la differenza principale? Il tempo è come sempre una variabile molto importante, soprattutto in economia e lavoro. In questo caso, contribuisce a variare la gestione della fine di un rapporto di lavoro anche in fattore di liquidazione, cioè quanto ammonta la somma che devono percepire gli ex lavoratori subordinati.
C’è chi prende il TFR e chi il TFS? I dipendenti pubblici che sono assunti prima del 2000 prendono il trattamento di fine servizio. Chi dopo la data in questione, quello di fine rapporto, cioè la liquidazione comune destinata a dipendenti sia pubblici che privati, ed assunti a contratto a tempo determinato o indeterminato. Con le novità in gioco si percepiscono subito, ma con diverse procedure.
Il TFR prevede la liquidazione in due momenti, una parte viene versata quando termina il rapporto di lavoro. La restante entro due mesi dalla fine della stessa relazione di lavoro. La tempistica però è soggetta a variazioni in base alle cause che hanno portato al termine del rapporto di lavoro.
Se ci sono pensioni di inabilità, morte del lavoratore, un anno o due dalla data di fine rapporto poiché si è raggiunto il limite d’età, TFR e TFS si possono percepire TFR e TFS dopo 90 giorni. Ma c’è anche la possibilità di richiedere il TFR in anticipo. In questo caso il lavoratore può ottenere subito una delle parti che gli spetta. Ciò è possibile solo una volta nel corso del rapporto e per una somma che non superi il 70% del TFR maturato.
Accertarsi poi che l’interessato abbia aderito al Fondo Credito per il periodo di pensione, è ciò che interessa. Per verificare l’iscrizione basta vedere se nel cedolino della pensione o nella busta paga ci sia la trattenuta di finanziamento alla “gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”. Questo ammontare equivale allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile per i lavoratori dipendenti e dello 0,15% per i pensionati.
Altre condizioni che lo permettono sono i soggetti senza diritto a pensione che poi hanno un nuovo impiego, e il personale militare iscritti al fondo. L’anticipo riguarda solo quanto maturato ed esigibile dopo 6 mesi dalla domanda, quindi può essere richiesto anche da chi aspetta le altre rate.
C’è un tasso di interesse fisso all’1% sull’anticipo e una ritenuta dello 0,5% per il titolo di ristoro date le spese di amministrazione. Ovviamente, ogni TFR/TFS possono essere versati diversamente anche in base al loro ammontare. Se entro i 50 mila euro vengono erogati in una sola soluzione, se maggiori sono versati in rate passati 12 mesi dagli altri versamenti.
Per richiedere l’anticipo bisogna andare nel portale dell’INPS nelle aree di riferimento. “Anticipazione ordinaria TFS” per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e “Anticipazione ordinaria TFR” per chi risulta iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Compilare il format di riferimento allegando i documenti come il prospetto di liquidazione ottenuto dall’INPS o da un altro ente che lo eroga, un’autodichiarazione dello stato di famiglia e un documento di reddito. Anche il CAF svolge queste procedure.
Quando arriva? Se la procedura implica l’intervento di INPS e banca ci sono 15 giorni da attendere. Ma non bisogna dimenticare l’iter che concerne il rilascio del certificato che determina il diritto di anticipazione entro i 90 giorni dalla richiesta, e ulteriori verifiche entro 30 giorni dell’approvazione. In buona sostanza, circa 3/4 mesi.
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