La liquidazione del tfr è un diritto per tutti, qualsiasi sia la ragione delle dimissioni volontarie.
Il dipendente potrebbe aver trovato altre occupazioni, altre opportunità, o potrebbe essere stato oggetto di gravi inadempienze da parte del suo datore di lavoro (giusta causa). Poco importa.
Il lavoratore gode della libertà di venir meno in modo unilaterale dal contratto lavorativo presentando le proprie dimissioni. Il tutto rispettando le metodologie e i dettami di preavviso attesi dalla contrattazione nazionale. Dimissioni da presentare in forma sia cartacea sia telematica.
La natura del tfr
Il Tfr (trattamento di fine rapporto) rappresenta quell’importo spettante a ogni modo in qualunque circostanza di conclusione del rapporto lavorativo.
A godere di tale diritto ciascun lavoratore subordinato. Sia ingaggiato a tempo pieno o part time, sia reclutato con a termine o indeterminato.
Il TFR si accumula ogni mese nel corso del proprio percorso lavorativo, malgrado il diritto alla prestazione sia posticipato. L’azienda mensilmente mette da parte una porzione della retribuzione del dipendente per dispensarla in seguito, cioè al termine del rapporto lavorativo.
I casi in cui non spetta il tfr
Quando il lavoratore preferisca percepire il tfr mensilmente in busta paga. Nel caso in cui il tfr sia stato riservato alla previdenza complementare per realizzare la cosiddetta pensione complementare. Anche se qualora il dipendente restasse disoccupato per più di un biennio potrà esigere la liquidazione del TFR in anticipo.
Qualora il dipendente abbia un’anzianità di servizio equivalente almeno a 8 anni e debba affrontare spese sanitarie per sé o per i familiari, comperare la prima casa per sé o per i figli, servirsi del congedo parentale o per formazione, potrà richiedere il 70% del tfr anticipato. Il restante 30 a fine rapporto.
Il tfr non verrà dispensato nemmeno nella circostanza che la liquidazione spettante venga adoperata per pareggiare un debito del lavoratore nei riguardi del datore.
Il datore, presi accordi col dipendente, potrà dispensare il tfr rateizzandolo alla conclusione del rapporto, previo consenso della contrattazione, corrispondendo interessi al medesimo lavoratore.
Il termine del rapporto di lavoro dovrà avere luogo per una ragione congrua, in caso contrario, senza giusta causa, non sarà legittimo. Il dipendente licenziato iniquamente potrà infatti condannare il provvedimento ricevuto (a torto). L’impugnazione del licenziamento dovrà presentarsi, pena decadenza, seguendo i margini a norma di legge. Per iscritto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione della fine del rapporto, entro 180 giorni dall’impugnazione, il deposito del ricorso in tribunale.