Datore di lavoro che crea problemi: come ottenere il TFR, la procedura da seguire per vedersi riconosciuto quanto spetta.
Il TFR è forse uno degli obbiettivi più ambiti quando si inizia a lavorare. Nel dettaglio, potremmo definire il trattamento di fine rapporto come una quota di retribuzione che il dipendente matura negli anni in cui svolge le proprie mansioni. Dunque il datore andrà ad “accantonare”, anno dopo anno, una cifra specifica seguendo calcoli ben precisi. Cosa accade, però, nel momento in cui si matura il diritto al TFR e il datore stesso non provvede al pagamento?
Per comprendere come comportarsi e agire in una situazione del genere, occorre avere ben chiaro il quadro del funzionamento del TFR, di quando sorge il diritto a vederlo liquidato e, ovviamente, anche dei tempi previsti. Andiamo dunque a esaminare nel dettaglio tale misura e cerchiamo di fare chiarezza.
Datore che crea problemi col TFR: come agire per ottenerlo
Iniziamo subito col chiarire quando sorge il diritto a vedersi liquidare tale somma. Al lavoratore spetta il TFR dal momento in cui il rapporto di lavoro si estingue, termina in maniera definitiva, indipendentemente dalla causa. E, nel caso di morte dell’interessato, la quota spetterebbe ai suoi eredi.
Analizziamo, adesso, i tempi di pagamento. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede che il TFR sia erogato tra i 30 e 45 giorni dalla fine del rapporti di lavoro, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo allo stesso. Occorre, a questo punto, chiarire anche un dettaglio: la prescrizione. Il TFR, infatti, potrebbe essere prescritto al superamento dei 5 anni dalla cessazione del rapporto: attenzione, però. Tali 5 anni sono da calcolare da quando il diritto può essere fatto valere, vale a dire alla cessazione stessa del rapporto e non prima.
Arriviamo, ora, al dunque: come comportarsi e agire laddove il datore di lavoro crei problemi con la liquidazione del TFR? Ovviamente, prima di agire per vie “legali”, l’interessato può provare a sollecitare in maniera informale il datore a riguardo. Se, tuttavia, non dovessero esserci sviluppi, allora occorre tutelarsi a dovere.
In primo luogo, si può procedere una lettera formale di diffida ad adempiere e messa in mora, intimando il pagamento e bloccando la possibilità di prescrizione. Se non dovesse bastare, si può chiedere al giudice civile un decreto ingiuntivo, ovvero un ordine di pagamento al quale ottemperare entro 40 giorni. Laddove nemmeno tale procedura dovesse essere risolutiva, allora si potrebbe arrivare alle procedure di esecuzione forzata, ovvero al pignoramento per il datore di lavoro.
Cosa accade, però, se quest’ultimo viene dichiarato fallito? In termini semplici, cosa accade laddove non ci fosse modo di recuperare tale somma dallo stesso? In questo caso, dovrebbe subentrare l’INPS attraverso il Fondo di Garanzia.