Pubblicato il nuovo coefficiente di rivalutazione delle quote TFR di gennaio 2022, con regole, per la tassazione e il calcolo del trattamento di fine rapporto.
L’articolo 2120 del Codice civile, stabilisce che, alla fine di ogni anno, la quota TFR accantonata deve essere rivalutata. Nel mese di gennaio 2022, il coefficiente di rivalutazione delle quote di Trattamento di Fine Rapporto accantonate al 31 dicembre 2021 è pari a 1,184322.
A comunicare il nuovo coefficiente è l’Istituto centrale di statistica che ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per il mese di dicembre 2021, pari a 107,7 punti. In base a questo dato è possibile effettuare il calcolo di rivalutazione della quota di Trattamento di Fine Rapporto.
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Quota TFR: coefficiente di gennaio 2022 e imposta sostitutiva
Il trattamento di fine rapporto è regolato dal articolo 2120 del Codice civile, e consiste in accantonamenti mensili di una quota della retribuzione da corrispondere al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro. Il TFR si rappresenta anche con una natura previdenziale, in quanto può essere destinato in fondi pensioni.
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Ogni anno è accantonato il TFR e rivalutato ad un tasso costituito da due fattori, l’1,5% in misura fissa e dall’adeguamento ISTAT per i prezzi al consumo nella misura del 75%. Si precisa le somme accantonate fino a dicembre dell’anno precedente, si rivalutano utilizzando il coefficiente in vigore all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, sul totale si applica l’imposta sostitutiva del 17%. Ogni anno il Trattamento di fine rapporto è soggetto a tassazione applicando l’imposta sostitutiva del 17%. In linea generale l’imposta sostitutiva si calcola e poi si detrae dal trattamento di fine rapporto al termine del periodo di impsota. L’imposta sostitutiva è versata per il 90% del suo valore, entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento. Il versamento è effettuato con il modello F24 e con il codice 1712. Poi, il saldo è versato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, sempre con modello F24 con il codice 1713.
I lavoratori che aderiscono alla previdenza complementare, non è dovuta l’imposta sostitutiva sul TFR.