Il celebre Tfr rappresenta una sorta di “strappo alla regola”, ed è in questo senso che prevede diverse limitazioni. Oggi ci soffermeremo su quello che accade di fronte a spese sanitarie o a circostanze di motivazioni personali.
Il trattamento di fine rapporto viene ideato con il fine di assicurare una ulteriore tutela economica al lavoratore che dovesse perdere la sua occupazione.
Stando alla attuale normativa, in alcune fattispecie il tfr – almeno in parte – potrebbe porsi a mo’ di anticipazione durante il rapporto lavorativo.
Vi sono circostanze in cui questo è possibile:
- spese sanitarie improrogabili,
- necessità di acquistare o ristrutturare un immobile per sé o per i propri figli,
- ragioni personali,
- i permessi per rinuncia possibile di maternità,
- aggiornamento e formazione continua (anche aziendale),
casi che garantiscono di percepire in anticipo una porzione del tfr, stando alle disposizioni vigenti.
Il trattamento di fine rapporto, o liquidazione, consta in un importo stipato e raccolto sistematicamente e a poco a poco dal datore di lavoro. Il suo assommarsi verrà in seguito assegnato al dipendente alla conclusione del contratto, per qualsivoglia ragione.
Quando parliamo di anticipo TFR occorre ricordare un elemento imprescindibile: l’anticipazione è consentita un’unica e sola volta nel corso di un contratto di lavoro. Certo vi sono eccezioni, come contratti collettivi o patti individuali tra le parti che potrebbero annoverare migliori status di entrata all’anticipo per il lavoratore. Basti pensare alla circostanza di una potenziale richiesta, e ottenimento, di diversi anticipi all’interno di un medesimo contratto o alla fattispecie di differenti percentuali di quell’importo.
Non mancano le limitazioni alla concessione degli anticipi. Vi segnaliamo quali nel seguente elenco:
Si ribadisce come il restante 30% sia intangibile, ovvero permane nel fondo pensione o in società. Il datore di lavoro potrà consegnarlo solamente allo scadere del contratto lavorativo.
L’stanza per l’anticipo passa attraverso un modulo apposito da compilare e firmare. Successivamente il documento sarà stampato e inviato al datore di lavoro con recapito manuale o tramite raccomandata A/R.
Il lavoratore dovrà avere l’urgenza di compiere il prima possibile spese mediche per l’attuazione di trattamenti e interventi straordinari – certificati dalle ASL di riferimento. Del resto, è vincolante che l’ente sanitario preposto documenti l’impellenza clinica delle suddette cure, rilasciando certificazioni mediche ad hoc.
L’anticipo accompagna il diritto alla salute del dipendente-paziente.
Tra gli investimenti sanitari messi in conto:
spese dentistiche e odontoiatriche; spese mediche; spese sanitarie, per sé o propri familiari, per terapie; spese per interventi straordinari certificati dalle competenti ASL.
La copertura si allarga anche ai costi accessori come viaggi, vitti e alloggi.
Il lavoratore dovrà certificare il rischio di una patologia o l’aggravarsi della medesima con l’attestazione dell’ente sanitario. I certificati andranno allegati all’istanza di anticipo TFR.
L’anticipo TFR immagina anche richieste senza giustificazioni specifiche. Si potrà richiedere anche senza dispensare appropriato carteggio e specifiche precisazioni quanto alle ragioni dell’istanza.
E allora, se è approvato che nelle circostanze esplicitamente attese, il dipendente avrà diritto a un anticipo fino al 70% del TFR complessivo, è quindi ugualmente lecito pensare che, anche senza alcuna spiegazione precisa, si potrà in ogni caso conseguire una percentuale. L’importo dell’anticipo non potrà superare del 30% dell’ammontare totale fino a quel momento stipato.
Si dovrà solo dichiarare che l’anticipo occorrerà per ragioni personali, senza la precisazione di alcun dettaglio.
D’altro canto anche in tale circostanza varrà la regola degli 8 anni di contratto di lavoro ultimati, così come da normativa vigente per ogni richiesta di cui sopra.
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