L’edilizia è una materia delicata. Oggi ci chiediamo se sia possibile edificare una tettoia nel contesto di una terrazza privata.
Sarà possibile avviare le attività di realizzazione anche non avendo ricevuto un permesso degli altri condomini?
Vi sarebbe sempre un binomio da rispettare quando si tratta di realizzare qualsivoglia attività edile su parti appartenenti al privato: decoro architettonico e tutela dell’immobile.
Per realizzare una tettoia non avremo necessità, il più delle volte, del consenso unanime del Condominio. Questo in quanto gli altri condomini non hanno il diritto di decretare veti e obblighi alle proprietà esclusive private.
Ragion per cui in quanto proprietari dell’abitazione potremo dare avvio serenamente ai lavori destinati al conseguimento dell’opera architettonica.
Chiunque abbia quindi intenzione di avviare lavori per la realizzazione di una tettoia sul proprio balcone sarà solamente tenuto a darne segnalazione all’amministratore. Non occorrerà ricevere alcun lasciapassare da questi o dalla giunta condominiale.
Qualunque sia la circostanza il proprietario dell’abitazione dovrà prestare molta attenzione al rispetto di un paio di requisiti sostanziali. Il primo consiste nel non andare a recare modifiche sul “profilo” dell’immobile, così da non metterne a repentaglio il decoro architettonico, il secondo consiste nel non pregiudicarne la solidità e resistenza.
Nelle fattispecie che vedranno rispettati tali principi, coloro in procinto di cominciare nuovi lavori non avranno bisogno del consenso degli altri condomini. Questo anche nel caso che la regolamentazione condominiale avesse decretato il vincolo di preliminare beneplacito dal momento che lo si voglia o meno non potrebbe essere in qualunque maniera negato il consenso (si veda Cass. Civ. 16.5.2017 n. 12190).
Solamente una regolamentazione votata con pieno consenso di ogni condomino potrebbe vincolare i lavori all’autorizzazione dei medesimi condomini. In materia si è espressa la Cassazione con il giudizio n. 12190 del 16.05.2017.
Nella sentenza si spiega come l’ordinamento condominiale, di qualsiasi natura sia, contrattuale o convenzionale, possa prescrivere contenimenti ai diritti dei condomini in quanto alla proprietà comune e a quella privata.
La regolamentazione potrebbe anche esprimersi con specificità sull’espressione e il contenuto del termine “decoro architettonico”, obbligando, per dirne una, l’attenzione a non ledere specifiche proporzioni, rispettando l’estetica e le forme complessive dell’immobile per come inizialmente fabbricato (si veda Cass. Civ. sentenza n. 1748 del 24.01.2013).
Ci sono alcuni episodi che vedono condomini sentirsi lesi dalle attività edilizie portate avanti da un altro proprietario. Le vittime di tali illeciti potranno chiedere il supporto di un avvocato, dando avvio a un tentativo di conciliazione doverosa.
Medesimo il discorso per il decoro architettonico, anche qui si necessita di mediazione. Spetterà al giudice decretare se ci sia stata o meno violazione del decoro.
Se la conciliazione non andasse a buon fine, il singolo condomino potrà muoversi in sede di giudizio per la garanzia di decoro architettonico (si veda Cass. Civ. n. 28465/2019).
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