Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha visto da vicino la documentazione utile al contribuente al 30 settembre, e che sta ristrutturando casa con il Superbonus 110%. Non essere muniti di adeguata documentazione attestante lo stato dei lavori, rischia di far sfumare la maxi agevolazione.
Il tema del Superbonus 110% villette o edifici monofamiliari è ricco di elementi complessi e perciò i chiarimenti offerti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici sono sicuramente molto utili.
Ebbene, secondo questo organo è necessaria una specifica dichiarazione per poter contare sulla maxi agevolazione fiscale: occorre insomma una documentazione idonea alla data del prossimo 30 settembre, a provare di aver raggiunto uno stato di avanzamento lavori (SAL) pari al 30%.
Si tratta di temi di assoluto rilievo, perché se non si dà adeguata dimostrazione dell’avanzamento dei lavori, il contribuente che intende sfruttare il Superbonus 110%, per ristrutturare la propria abitazione ed efficientarla dal punto di vista energetico, con tutta probabilità ne perderà la facoltà.
Il Superbonus 110% e l’obiettivo del 30% del completamento dei lavori
In questo periodo gli interrogativi, i quesiti e le ‘zone grigie’ in merito a regole ed applicazione pratica del Superbonus non sono di certo mancate. Come non sono mancate anche le critiche ad un meccanismo che poteva essere scritto meglio e che, infatti, ha dato spazio a numerosi abusi e irregolarità a cui i casi di cronaca, in questi mesi, hanno dato ampio risalto.
Abbiamo detto che l’obiettivo dell’avanzamento dello stato dei lavori ad almeno il 30% è fondamentale per non perdere il beneficio, e di ciò si è avuto conferma proprio dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ma che cosa si rischia? Ebbene, senza la percentuale del 30% entro fine settembre, i requisiti richiesti dalla legge, e in particolare di cui si trova traccia all’art.119 del ben noto decreto Rilancio, dovranno essere controllati e verificati sulla scorta dei lavori compiuti e pagati alla data del 30 giugno di quest’anno. Pertanto i lavori compiuti al 30 giugno dovranno garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche della villetta oppure, se ciò non è fattibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Il punto è che in questa situazione, il rischio di finire fuori dai rigidi meccanismi dell’agevolazione, è molto alto. Con la conseguenza che il contribuente potrebbe trovarsi costretto a pagare i lavori di tasca propria. Insomma, una sorta di effetto boomerang, che tutti vorrebbero evitare.
Superbonus, la legge parla chiaro: conta lo stato reale del cantiere
In ogni caso il contribuente sa o dovrebbe sapere qual è la situazione. Ribadiamo che il testo attuale dell’art. 119 del decreto Rilancio impone che per gli immobili unifamiliari o villette:
- si può sfruttare l’aliquota di detrazione al 110% per tutte le spese effettuate fino al 31 dicembre del 2022,
- a condizione che al 30 settembre sia ultimato almeno il 30% dei lavori a progetto.
Attenzione però: l’interessato non deve far riferimento all’entità delle spese, ma solo allo stato reale del cantiere alla fine di questo mese, ovvero lo stato dei lavori rispetto a tutti gli obiettivi. Ecco perché possiamo pacificamente affermare che il pagamento delle spese di progettazione e delle altre spese tecniche non ha alcuna rilevanza in riferimento al rispetto del requisito dello stato di avanzamento dei lavori (SAL).
Ma la legge sul punto è piuttosto limpida: la norma sul Superbonus, ex art.119 del DL 34/2020, sottolinea che per i lavori compiuti su edifici e villette unifamiliari, l’agevolazione copra esclusivamente le spese saldate fino al 30 giugno 2022. Perciò il Superbonus è applicabile ai lavori alle villette ed anche per le spese effettuate dal primo luglio al 31 dicembre di quest’anno, se è rispettato il citato obiettivo dell’avanzamento lavori pari ad almeno il 30% dell’intervento complessivo.
La documentazione che assicura il Superbonus 110%
Sopra dicevamo della documentazione che di fatto serve al 30 settembre, per poter contare sul Superbonus 110%, così come analizzata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ebbene, si tratta di un chiarimento che il Consiglio ha dato in risposta ad un quesito presentato da “Reti professione tecniche“. Rileva la figura del direttore dei lavori, così come segue:
- quest’ultimo, per la certificazione del raggiungimento dei lavori compiuti per almeno il 30% dell’intervento totale, al 30 settembre 2022, stilerà una dichiarazione ad hoc, fondata su idonea documentazione che dimostra le opere svolte (pensiamo ad es. al rilievo fotografico della consistenza dei lavori o alla copia di fatture), da conservare per una eventuale richiesta degli organi di controllo;
- detti documenti dovranno poi essere allegati alla documentazione finale, per garantire la maggior limpidezza possibile a tutto l’iter e non rischiare dunque di veder sfumare il Superbonus 110% villette.
Il citato Consiglio indica altresì di approntare detta dichiarazione al più presto, ovvero dopo aver acquisito la documentazione e svolto i controlli utili.