L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non c’è diritto alla maxi detrazione del 110% per l’acquirente di un immobile residenziale, con i requisiti sisma bonus acquisti, se firma il contratto definitivo di compravendita oltre i termini previsti. Ecco i dettagli.
Altri aggiornamenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate in merito alle numerose questioni pratiche sul Superbonus 110% e Sismabonus acquisti.
Ci riferiamo alla risposta n. 384 dello scorso 20 luglio. Non bisogna infatti dimenticare che l’Agenzia delle Entrate ha non soltanto la funzione di svolgere le funzioni correlate alla gestione, all’accertamento, al contenzioso e alla riscossione dei tributi, ma anche è un ente molto utile nell’interpretare e fornire chiarimenti su norme di legge ed istituti che, al contribuente-cittadino medio, potrebbero risultare di difficile comprensione.
In particolare, nella citata risposta n. 384 l’AdE ha rimarcato una specifica ipotesi nella quale l’acquirente di un immobile residenziale non può usufruire della maxi detrazione del 110%. Vediamo allora qualche ulteriore dettaglio in proposito.
In buona sostanza, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che non può avvalersi della maxi detrazione fiscale pari al 110% colui che:
Ricordiamo in breve che il Sismabonus acquisti consiste in una detrazione fiscale della quale possono avvalersi tutti coloro che intendono acquistare nuove unità immobiliari edificate al posto di fabbricati demoliti, dei quali è resa migliore la cosiddetta classe di rischio sismico.
Come intuibile, il quesito pratico su cui si è pronunciata l’AdE, di fatto risolvendolo, ha a che fare con le complesse trame dell’applicazione del Superbonus ai vari casi concreti che possono presentarsi.
Ebbene, qui si tratta dell’applicazione dell’agevolazione in oggetto alla compravendita di un immobile residenziale per il quale il compratore può avvalersi dei benefici del Sismabonus acquisti. Ci si chiedeva, in particolare, dei limiti temporali previsti dalla maxi detrazione e su di essi l’Agenzia delle Entrate ha indicato con chiarezza la risposta. Vediamo allora qualche ulteriore dettaglio sul quesito pratico, che ha portato alla risposta menzionata.
Il caso concreto su cui si è espressa l’Amministrazione finanziaria vedeva l’istante nella seguente situazione:
Il problema era rappresentato dal fatto che l’impresa venditrice ha rallentato i lavori. Infatti, quest’ultima ha reso noto al contribuente che i lavori sarebbero stati ultimati con un posticipo, a causa dei disagi legati all’emergenza coronavirus. In sintesi il termine ultimo di consegna dell’immobile passava dal 30 giugno 2022 al 30 novembre sempre di quest’anno.
Ebbene, le questioni prospettate dall’istante sono in realtà due:
Ebbene, la risposta dell’Agenzia delle Entrate è piuttosto netta. Adottando un orientamento opposto a quello del contribuente, lo slittamento del rogito a novembre 2022 per i motivi sopra evidenziati, impedisce di fatto l’applicazione della detrazione. Ciò in quanto la data va oltre i termini della misura agevolativa.
Come opportunamente indicato dall’Amministrazione finanziaria, la risposta negativa al contribuente ed istante rispecchia l’assetto attuale delle regole. Infatti da quanto emerge dalla legge e dalla prassi, affinché i compratori degli immobili residenziali agevolati possano sfruttare questo beneficio fiscale è obbligatorio che:
Le Entrate sottolineano infatti che le proroghe previste dalla manovra 2022 per determinati casi di applicazione del Superbonus 110% non includono il cd. Sismabonus acquisti. Quest’ultimo pertanto vale per le sole compravendite concluse entro il 30 giugno di quest’anno. E non è la situazione su cui si è espressa l’AdE con la risposta n. 384.
Concludendo, la firma apposta al contratto definitivo di acquisto successivamente alla citata data del 30 giugno fa venir meno l’opportunità di fare valere la super detrazione. Tuttavia vero è che il contribuente potrà sfruttare il Sismabonus acquisti facendo riferimento alle aliquote comunque applicabili, vale a dire 75% o 85% (in relazione alla riduzione del rischio sismico).
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