Superbonus e Sismabonus, attenzione all’errore sull’aliquota IVA agevolata: che cosa si rischia

Interventi finalizzati al Superbonus 110% e al Sismabonus, qual è l’IVA agevolata che bisogna applicare? Analizziamo la normativa.

Superbonus e Sismabonus: attenzione all'errore sull'aliquota IVA agevolata
Superbonus e Sismabonus: attenzione all’errore sull’aliquota IVA agevolata

L’applicazione dell’IVA sugli interventi che danno diritto al Superbonus e al Sismabonus crea molti dubbi, pertanto, l’Agenzia delle Entrate più volte è intervenuta con chiarimenti in merito attraverso circolari e risposte agli interpelli. Oggi, esaminiamo qual è l’imposizione IVA agevolata su tali interventi in modo da non commettere errori, rispondendo al quesito di un nostro Lettore.

Superbonus e Sismabonus: attenzione all’errore sull’aliquota IVA agevolata

Un Lettore ha chiesto agli Esperti di Trading chiarimenti in merito all’applicazione dell’IVA agevolata su interventi di Superbonus e Sismabonus: “Buongiorno, vorrei porvi una domanda,  breve inizierò i lavori di demolizione e ricostruzione di una casa unifamiliare, potendo accedere sia al sisma bonus che al Superbonus 110 vorrei capire se vi sono differenze di aliquote Iva da applicare hai vari lavori da effettuare per avere un quadro economico preciso dell’intero progetto. Sismabonus: spese progettazione, demolizione, struttura, tamponature, ecc, quale IVA si applica? Superbonus 110%: spese progettazione, impianto termico, sanitario, idraulico, intramezzi, cappotto, infissi, ecc, quale aliquota IVA si applica? Grazie, resto in attesa di una vostra risposta”.

Superbonus 110% e IVA agevolata al 10%: attenti, non sempre è applicata nel modo corretto

Secondo la normativa fiscale, bisogna precisare che l’articolo 13-ter  del decreto legge 34/2020 all’articolo 119 qualifica gli interventi che danno diritto al Superbonus 110%, come manutenzioni straordinari ai sensi del DPR n. 380/2001 art. 3, comma 1, lettera b. Nello specifico, la norma precisa che qualora gli interventi riguardano parti strutturali degli edifici, esclusi gli interventi che comportano  la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria.

Come già riportato nel quesito sul Superbonus 110% e IVA applicabile sulla manodopera e acquisto di pompa di calore, l’IVA si applica al 10% sulle prestazioni di servizi, invece, sui beni si applica l’IVA agevolata solo se presente un contratto di appalto. Però, bisogna fare attenzione ai “beni significativi“, in questo caso l’IVA al 10% si applica fino alla concorrenza del costo della prestazione dei servizi, la differenza è soggetta all’IVA al 22%.

Sismabonus e IVA al 10%

In riferimento all’IVA agevolata sulle spese di demolizione e ricostruzione, l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’Interpello n. 446 del 6 ottobre 2020, ha precisato che: “risultano agevolati in termini di aliquota IVA del 10%gli interventi di cui alle lettere c), d) e e) della medesima legge n. 4571978, che consistono rispettivamente negli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica”. Tale disposizione era già stata prevista dalla circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007.

Inoltre, l’Agenzia precisa che negli interventi di ristrutturazione edilizia. Inoltre, sono considerati anche gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologie, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’installazione di impianti tecnologici, per l’accessibilità e per l’efficientamento energetico. Infine, l’aliquota al 10% è applicabile anche ai contratti di appalto relativi alla demolizione.

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