Superbonus 110% e applicazione dell’IVA al 10% o 22% con sconto in fattura, si deve pagare al committente? Ecco la risposta
Tra le tante domanda pervenute in redazione agli Esperti di Trading.it, in merito al Superbonus 110%, esaminiamo i quesiti di due Lettori. Il primo quesito, riguarda il caso in cui il beneficiario della maxi detrazione al 110%, opta per lo sconto in fattura, e chiede se deve pagare l’IVA. Il secondo quesito, riguarda quale aliquota IVA applicare sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In effetti, la risposta a queste domande sono contenute nelle FAQ del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’ENEA.
Superbonus 110% e sostituzione infissi: l’IVA e le spese tecniche fruiscono della maxi detrazione?
Superbonus 110%: se si sceglie lo sconto in fattura bisogna pagare l’IVA?
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la pubblicazione delle FAQ (domande e risposte), ha chiarito molti dubbi dei contribuenti che decidono di effettuare interventi di efficientamento all’immobile e fruire del Superbonus 110%. Tra le FAQ esistono anche le risposte poste dai nostri Lettore.
Superbonus 110%, rifacimento del tetto con tegole: è possibile fruire della maxi detrazione?
In effetti, alla prima domanda che riguarda chi opta per lo sconto in fattura, non deve pagare l’IVA indicata in fattura in quanto l’imposta sul valore aggiunto rientra nella maxi detrazione al 110%. Nel caso in cui il contribuente esercita l’opzione di sconto in fattura (articolo 121 del Decreto Rilancio), se lo sconto è integrale in fattura, nulla deve essere pagato, infatti, l’IVA non va versata al committente.
In effetti, l’IVA indicata in fattura rientra nella maxi detrazione al 110%. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24/E/2020 al paragrafo 4, in cui precisa che “la detrazione si applica sul valore totale della fattura, al lordo del pagamento dell’IVA“.
Applicazione dell’IVA al 10% o al 22%
Un altro dubbio espresso dai Lettori, riguarda la scelta dell’aliquota IVA applicabile sui lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria. La risposta è contenuta nelle FAQ dell’Enea. In effetti, l’Ente prevede che per le manutenzioni ordinarie e straordinarie per prestazioni di servizi, realizzati su unità immobiliare ad uso abitativo, è prevista l’IVA ridotta al 10%.
Tuttavia, sui beni, si applica l’IVA agevolata solo se ceduti in base ad un contratto di appalto, se rientrano tra i “beni significativi”. Infatti, l’Iva agevolata al 10% si applica ai “beni significativi” fino alla concorrenza del valore della prestazione al netto del valore dei beni stessi. In altre parole, l’aliquota al 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e il valore complessivo dei beni stessi.
Esempio pratico
Nelle FAQ dell’Enea a pagina 21, per chiarire il calcolo esatto, è rappresentato il seguente esempio:
Costo totale dell’intervento pari a 10.000 euro, il costo della manodopera è di 4.000 euro e il costo dei beni significativi (tipo: sanitari, rubinetteria, ecc.) pari a 6.000 euro.
L’applicazione dell’IVA si applica sulla differenza tra l’importo dell’intervento complessivo e il costo dei beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000 euro). Quindi, l’IVA al 10% si applica su 4.000 euro. Sul valore residuo dei beni di circa 2.000 euro, si applica l’IVA ordinaria al 22%.
Fonte: