Superbonus anche senza riscaldamento: sì o no? La risposta che non ti aspetti

Il Superbonus 110% permette di ristrutturare casa a spese dello dello Stato effettuando determinati interventi per efficientamento energetico (ad esempio il cappotto termico). Questa misura è complessa ed è piena di incognite, infatti, l’Agenzia delle Entrate quasi ogni giorno pubblica interpelli con chiarimenti normativi.

Superbonus senza riscaldamento
Superbonus senza riscaldamento

Nel caos normativo, sono molti i Lettori che si rivolgono agli esperti di Trading.it per chiarimenti su come accedere al 110% per l’immobile non dotato di impianto di riscaldamento. In effetti, una delle criticità riscontrate, nelle diverse interpretazione normative, riguarda proprio gli interventi di isolamento in vani senza riscaldamento.

Il Superbonus si può considerare come un estensione e potenziamento dell’Ecobonus, finalizzato a ridurre i consumi energetici in bolletta. In arrivo sconti pazzeschi nelle bollette per diminuire i rincari, già dal prossimo Decreto

L’Ecobonus ha una finalità limitata alla coibentazione delle superfici che separano lo spazio riscaldato dall’ambiente esterno. Il Superbonus è sulla stessa linea ma più ampio. Infatti, il decreto Rilancio all’articolo 119, prevede che possono essere agevolati interventi di isolamento termico per superfici verticali, orizzontali ed inclinate.

Inoltre, la normativa chiarisce che gli interventi di coibentazione (cappotto termico) devono essere effettuati con un’incidenza del 25% della superficie lorda dell’intero edificio. In questo perimetro sono inclusi, senza limitazioni di coibentazione, anche i locali del tetto.

Superbonus in edifici senza riscaldamento, è possibile?

Dopo tante incertezze, arriva un chiarimento dall’Agenzia delle Entrate che non lascia dubbi sulla possibilità di fruire del Superbonus per edifici senza riscaldamento. L’ente attraverso una risposta all’interpello n. 557 del 25 agosto 2021 precisa che, è inammissibile la fruizione del Superbonus al 110% per l’immobile sprovvisto dell’impianto di riscaldamento. Anche l’Enea tramite una risposta ad un contribuente, ha chiarito che il Superbonus non spetta se l’immobile è privo di riscaldamento. Nello specifico considera “l’inammissibilità della detrazione per l’efficientamento energetico dell’immobile sprovvisto di riscaldamento“.

Inoltre, l’Enea precisa la definizione di “impianto termico” specificando che possono accedere al beneficio anche le vecchie stufe o caminetti, solo se hanno una potenza nominale di almeno 5 Kw e devono essere impianti fissi. In effetti, chiarisce un altro dubbio sui vecchi camini o le vecchie stufa a legna, precisando che l’impianto di riscaldamento deve essere funzionante. Oppure, riattivabile con un intervento di manutenzione (straordinario o ordinario).

LEGGI ANCHE>>>Superbonus 110% e condominio: paradosso dell’Agenzia delle Entrate

Impianto di riscaldamento idoneo e funzionante

Sempre l’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 30/E del 30 giugno 2020, specifica le caratteristiche tecniche che devono possedere gli edifici per accedere al Superbonus. Infine, chiarisce in modo definitivo che, per realizzare gli interventi di efficientamento energetico, il proprietario deve dimostrare, tramite relazione tecnica, che l’immobile è dotato di impianto di riscaldamento idoneo, atto a riscaldare gli ambienti oggetto dell’agevolazione.

Gestione cookie