In arrivo i nuovi prezzi per il Superbonus e Bonus edili. Il Governo ha introdotto nuovi criteri per il calcolo delle spese, relative all’Iva, alla manodopera e all’acquisto dei materiali. Ecco tutte le novità.
Il nuovo prezzario rivolto a chi volesse usufruire dei Bonus casa suscita parecchi dubbi. I nuovi massimali introdotti dal Mite, infatti, comprendono tutti i materiali utilizzati per gli interventi ed escludono l’Iva, l’installazione di tutti i dispositivi e le prestazioni professionali.
Superbonus e Bonus edili: cosa prevede l’ultimo decreto?
Dal prossimo 15 aprile sarà in vigore il nuovo D.m. del Mite (il Ministero della Transizione Ecologica). Sono numerose le novità relative ai massimali per gli interventi di riqualificazione energetica previsti dai Bonus casa (Superbonus 110%, Ecobonus, Bonus facciate 50%).
L’allegato A del decreto, infatti, ha introdotto nuovi valori relativi alle spese; essi non saranno più riferiti alla totalità degli interventi effettuati, ma riguarderanno le singole unità di intervento e, inoltre, soltanto di alcune voci di spesa.
È proprio questo allegato che desta numerose perplessità, ragion per cui il Mite ha dichiarato che verranno rilasciati dei chiarimenti. Gli utenti, infatti, potranno consultare delle Faq, delle domande ricorrenti, che cercheranno di risolvere i dubbi su cosa sia compreso nelle nuove spese. Stando alle prime notizie, il criterio adottato sarà il seguente: i prezzi comprenderanno tutti i materiali che rientrano nelle voci del decreto.
Nell’ipotesi, dunque, di sostituzione delle caldaie, il costo sarà relativo a tutto quello che serve per l’intervento (ad esempio, anche l’acquisto ed il montaggio della canna fumaria).
Tutti i dubbi sollevati
Restano, tuttavia, molti dubbi tra i cittadini. Uno dei più ricorrenti riguarda il metodo per considerare le quantità da utilizzare. I parametri di riferimento dovranno essere: i metri quadri di superficie per i lavori relativi all’involucro e la potenza degli impianti nel caso di lavori di riqualificazione energetica.
E proprio il relazione alle superfici, non è del tutto chiaro il modo in cui verrà calcolata. Se, cioè, verranno presi in considerazione i metri quadri di effettiva applicazione o meno. Nel primo caso, infatti, potrebbero sorgere dei problemi in fase di controllo, perché tale dato non si può ricavare dalla misurazione metrica estimativa, ma dai progetti. Dunque, il valore finale sarebbe meno conveniente per gli utenti perché ci sarebbe un aumento del costo del 5- 10%.
Lo stesso ragionamento può essere fatto anche in relazione ai lavori di riqualificazione energetica. Il costo, infatti, andrà calcolato sulla potenza. Se, però, in relazione alle pompe di calore verrà valutata la potenza in riscaldamento, non è chiaro se per le caldaie a condensazione verrà, invece, considerata la potenza al focolare o quella nominale.
Bonus edili: le spese escluse dai massimali
Dal calcolo dei costi, poi, saranno escluse l’Iva, le spese professionali (progettazione, direzione lavori, sicurezza) e i lavori di installazione. Questi ultimi riguardano anche le operazioni di cantierizzazione, che sono ancora detraibili ma non rientrano nel massimale sancito dal nuovo decreto.
Secondo la nuova disciplina non va considerata nemmeno la “manodopera per la messa in opera dei beni”: l’esatta interpretazione di questa dicitura, però, non è ancora chiara, anche perché molti elementi del prezzario vanno sotto la voce “fornitura e posa”.
Cosa comprende la spesa finale?
Il decreto pone l’attenzione sui prezzi dei materiali. I massimali, dunque, comprenderanno il costo di tutti i materiali utilizzati e gli impianti necessari per realizzare i lavori. A tal fine, il costo finale riguarderà il prezzo di tutti i beni usati per ultimare i lavori della coibentazione o gli interventi di riqualificazione energetica. Infine, si dovrà tenere conto anche delle attività preparatorie ma necessarie, così come quelle di finitura. Purtroppo, i costi di tali attività sono spesso elevati.