Il Superbonus 110% si può recuperare in tre modi: con una detrazione fiscale ripartita in 4 anni (prima era 5 anni), con cessione del credito o sconto in fattura.
La Legge di Bilancio a partire dal 2022 prevede che è possibile fruire di una detrazione fiscale in riferimento ad interventi energetici che danno diritto al Superbonus 110%, in 4 anni, anziché 5 come previsto nel 2021.
La Manovra 2022 ha modificato vari aspetti del Superbous 110%, infatti, ha prorogato la misura fino al 2025. Nello specifico la max detrazione del 110% fino al 2023, poi si ridimensiona al 70% nel 2024, fino ad arrivare al 60% nel 2025. Inoltre, è confermata la ripartizione in quattro rate annuali non solo per il Superbonus al 110%, ma anche per gli impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica auto elettriche.
Superbonus 110%: per la detrazione prevale la residenzialità in condominio
Per tutte le spese che danno diritto al Superbonus 110%, la Manovra 2022 prevede la ripartizione in quattro rate annuali, anziché cinque rate previste nel 2021, sia per gli interventi trainanti sia per i trainati. In questo modo il contribuente può recuperare la spesa sostenuta un anno prima. Inoltre, precisiamo che il contribuente “incapiente“, per recuperare l’agevolazione spettante, può fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito a terzi. Tale ipotesi è prevista nel Decreto legge n. 34 dell’anno 2020 all’articolo 121 ed è attualmente in vigore.
Superbonus 110%: dal 2022 anche per incapienti e forfettari con questa opzione pazzesca
Questa opzione, permette al contribuente che non ha capienza fiscale, quindi, non può detrarre nel 730 la quota annuale di Superbonus 110% spettante, di utilizzare a pieno la detrazione, fruendo della cessione o dello sconto in fattura.
Ricordiamo, inoltre, che la Legge di Bilancio 2022, prevede che il 30% dei lavori deve essere effettuato entro il 30 giugno 2022 per i lavori di unità immobiliari e villette. Quindi, per non perdere i benefici, bisogna presentare un SAL del 30% dei lavori complessivi.
Precisiamo che per aderire allo sconto in fattura o alla cessione del credito, il contribuente deve inoltrare comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate. Dal primo gennaio 2022 sono applicabili le nuove semplificazioni che limitano in parte il decreto Antifrodi. Infatti, in caso di opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, per bonus diversi al Superbonus o bonus facciate, l’obbligo del visto di conformità e asseverazione, non è applicabile per interventi considerati “minori”.
Si tratta di interventi di edilizia libera e gli interventi con un valore complessivo non superiore a 10.000 euro. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E/2021 ha chiarito che la norma si applica per le comunicazioni trasmesse dal 12 novembre 2021 in poi (data di entrata in vigore del Decreto Antifrodi).
Per limitare i costi nei confronti dei contribuenti, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che non sussiste l’obbligo di opposizione del visto di conformità e asseverazione della spesa per i contribuenti che hanno effettuato il bonifico e ricevuto la fattura entro il 12 novembre. Inoltre, tale aspetto è da considerare anche nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata dopo il 12 novembre 2021.
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