Con la trasformazione in legge del Decreto Aiuti è avvenuta la conferma delle novità che erano state annunciate per Superbonus estate 2022.
Per accedere alle detrazioni fiscali previste dal Superbonus 110% occorre presentare una serie di adempimenti. Tuttavia, la normativa che disciplina tali detrazioni, è stata più volte modificata, con lo slittamento e la proroga di alcuni termini.
Uno degli adempimenti che occorre presentare per accedere ai bonus edilizi è la cosiddetta CILA. Dal momento che il Superbonus estate del 2022 è davvero pieno di insidie, proviamo a fare chiarezza sui termini e sulle proroghe introdotte.
La conversione in legge del Decreto Aiuti ha portato delle novità soprattutto per le detrazioni fiscali relative ai lavori edilizi sulle villette unifamiliari. In particolare, proprio per questa tipologia di abitazioni, è arrivata una proroga sulla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori al 30%.
Il vincolo attuale, infatti, ha subito uno slittamento dal 30 giugno al 30 settembre 2022.
Tuttavia, vi è un altro adempimento indispensabile che deve essere presentato entro una certa data, ci stiamo riferendo alla CILA.
Con le novità introdotte dalla conversione del Decreto Aiuti in legge, si è assistito alla conferma della maggior parte dei cambiamenti già preannunciati. Uno su tutti riguarda la proroga della data entro la quale deve essere presentata la SAL al 30%.
In sostanza, coloro che hanno intenzione di accedere alle detrazioni fiscali offerte dal Superbonus 110%, dovranno presentare entro il 30 settembre 2022 un documento che attesti uno stato di avanzamento dei lavori, pari ad almeno il 30% del totale.
La proroga in questione ha posticipato i termini che inizialmente fissati al 30 giugno 2022. In sostanza, grazie a questo slittamento delle scadenze, è stata offerta una finestra temporale più ampia per coloro che hanno già dato il via ai lavori, ma non riuscivano a raggiungere la suddetta aliquota entro il 30 giugno.
Tuttavia, nulla vieta, a chi ne ha intenzione, di avviare i lavori dopo tale data, ovvero a partire dal primo luglio. Fermo restando, che per accedere al bonus edilizio, i lavori dovranno aver raggiunto il 30% di SAL entro il 30 settembre.
Per quanto, invece, riguarda la CILA, ci stiamo riferendo ad un altro importante adempimento obbligatorio che rappresenta la comunicazione di inizio lavori asseverata. Si tratta di un titolo abilitativo, che serve a dare il via alla ristrutturazione di un edificio ed è obbligatoria quando si realizzano interventi di manutenzione straordinaria, che non modificano parti strutturali dell’edificio.
Secondo la norma ex articolo 119 del decreto-legge n del 2020, ovvero il cosiddetto Decreto Rilancio, per individuare il periodo di validità del Superbonus 110% per le villette unifamiliari è necessario fare riferimento alla data di sostenimento delle spese. Dunque non deve essere presa in considerazione la data di presentazione della CILA.
Restano saldi due punti:
Tuttavia, possiamo affermare che per ottenere il Superbonus, in merito alle spese sostenute a partire dal primo luglio in poi, non è necessario che la Cila sia presentata entro il 30 giugno. Dopotutto la normativa non prevede alcuna limitazione in tal senso.
Di conseguenza, possono essere agevolati anche i lavori che iniziano in data successiva al 30 giugno purché:
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