Se la Cila dovesse essere consegnata con ritardo, c’è il rischio di andare incontro a Superbonus e cessione del credito tardiva.
Per poter accedere al credito riconosciuto dal Superbonus 100% occorre avere tutti i documenti in regola. Infatti, se la Cila dovesse essere presentata con ritardo, rispetto ai termini stabiliti dalla legge, c’è il rischio che scatti un accertamento fiscale e che la cessione del credito avvenga in ritardo.
Ecco quali sono i documenti necessari per evitare rallentamenti di qualsiasi tipo, ma soprattutto per evitare il rischio di uno stop indesiderato.
Il Superbonus 110% è una misura che permette di accedere a detrazioni fiscali che annullano completamento i costi dei lavori di ristrutturazione che hanno come scopo il miglioramento dell’efficienza energetica.
Il contribuente ha la possibilità di accedere al beneficio tramite la detrazione in fase di dichiarazione dei redditi o con la cessione del credito. In ogni caso, è necessario che il contribuente abbia tutte le carte in regola. E per beneficiare della cessione del credito, i documenti da presentare sono davvero tanti, perciò commettere un errore è altamente probabile.
In totale, infatti, sono 47 i documenti da presentare. Tra questi c’è anche la Cila, un documento introdotto dal comma 13 ter 19 del decreto-legge 34 del 2020. Si tratta di una procedura semplificata che fa riferimento a la ristrutturazione di parti strutturali degli edifici o ai prospetti con esclusione di quelli che si riferiscono alla demolizione e alla ricostruzione degli edifici.
La Cila è un documento che serve ad attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha permesso la costruzione dell’immobile oggetto dell’intervento. Inoltre, il suddetto documento attesta che la costruzione è stata completata prima del primo settembre 1967. Quelle appena descritte sono gli attestati utili ad accedere al superbonus.
La norma che ha introdotto la Cila ha specificato che la presentazione del documento non prevede l’attestazione dello stato legittimo.
Altri indicazioni sono state fornite nel quaderno Anci Cila Superbonus dove viene riportato che:
“Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA “Superbonus”, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche contemporaneamente.”
I documenti previsti per dimostrare la legittima spettanza del superbonus 110% sono in tutto 47. Per ognuno di essi è previsto un termine entro il quale è necessario che il documento sia stato generato e consegnato all’organo di competenza.
Nel caso in cui la Cila dovesse essere presentata in ritardo, si può andare incontro alla contestazione del superbonus da parte del fisco.
Anche se per la Cila ordinaria è ammessa la presentazione tardiva lo stesso discorso non può essere fatto per la Cila superbonus.
Tuttavia, non si sa se la presentazione tardiva del documento rientri o meno nelle irregolarità formali.
Di fatto la decadenza del beneficio fiscale è concesso dal Superbonus 110% avviene nei seguenti casi:
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