Il Superbonus e tutti i bonus edilizi, sono al centro dell’attenzione, tanti i cambiamenti nel decreto Milleproroghe, che vanno dalle detrazioni per viste e asseverazioni alla cessione del credito.
Un emendamento inserito nel decreto Milleproroghe chiarisce che le spese per i visti di conformità e le asseverazioni sono detraibili fiscalmente.
La detrazione spetta per tutti i beni minori anche se effettuati nell’anno 2021. In effetti, il provvedimento si riferisce alle spese tra il 12 novembre e il 31 dicembre, introdotte dal decreto Antifrodi. Il 12 novembre 2021, il decreto Antifrodi ha introdotto il visto di conformità e l’obbligo di asseverazione anche per i buoni diversi dal Superbonus al 110% in caso di sconto in fattura o cessione di credito.
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Fino ad ora, la detraibilità non era chiara, in quanto il decreto legge 157/2021 non aveva detto nulla sui bonus ordinaria, e quindi, la detraibilità era dubbia. La manovra 2022 è intervenuta in merito, chiarendo in modo definitivo che sono detraibili, anche le attestazioni, visti di conformità e asseverazioni, per bonus diversi dal 110%.
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Però, il chiarimento non era sufficiente a stabilire la criticità delle stese effettuate tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021. Pertanto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con intervento ore ufficializzato con l’emendamento al Milleproroghe.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche che in relazione alla possibilità di cumulare con altre agevolazioni fiscali, gli interessi ammessi al 110% possono rientrare tra quelli agevolati con l’ecobonus o con il bonus casa. Ma il contribuente può avvalersi per le stesse spese, di una solo di tali agevolazioni, se rispetta i relativi adempimenti. Inoltre, se nello stesso immobili sono effettuati più interventi che sono riconducibili a diverse spese agevolabili.
Il limite massimo di spesa ammesso è calcolato considerando la somma degli importi previsti per ciascun intervento realizzato. Tuttavia, per evitare di fruire di più detrazione a fronte della medesima spese, è necessario contabilizzare le spese distintamente riferite a diversi interventi. A confermare tale principio è l’Agenzia delle entrate nella risposta all’interpello n. 538 del 9 novembre 2020 con riferimento al bonus facciate e al sismabonus.
Il decreto legge in lavorazione prevede che i bonus edilizi si potranno cedere per un massimo di due dopo la prima, ma solo a condizione che vengano effettuate da banche o intermediari finanziari abilitati. Inoltre, vietata la cessione parziale del credito successivamente alla prima operazione di cessione del credito. Infine, è introdotta una sorta di “tracciabilità” del credito di imposta con l’attribuzione del codice identificativo.
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