In tema di Superbonus e bonus casa, le regole vigenti ammettono la possibilità di usare due volte il tetto di spesa a 96mila euro – ovvero sia per i lavori del Superbonus 110% sia per quelli ricompresi nel bonus casa per le parti di proprietà esclusiva.
Le specificazioni e i chiarimenti in tema di Superbonus non sono mai troppe.
Nata con tutti i migliori auspici, la maxi agevolazione tramite detrazione fiscale, cessione del credito o sconto in fattura non ha rispettato le attese e si è scontrata con una dura realtà fatta di problematiche e ‘falle normative’, che hanno coinvolto coloro che hanno scelto di beneficiare del Superbonus, ma anche e soprattutto le aziende del settore edile. Queste ultime in questi mesi si sono infatti trovate nel bel mezzo di sabbie mobili da cui uscire non è affatto facile.
Ecco perché può costituire un sollievo il seguente chiarimento sul Superbonus 110%: la maxi agevolazione vale sulle parti condominiali, ma al contempo il tetto dei 96mila euro di spesa si applica anche sui lavori interni agli appartamenti. Ovvero: anche i singoli condòmini possono usufruire del massimale pari a 96mila euro per ognuno, e questo è certamente positivo. Di ciò daremo conto nel corso di questo articolo: i dettagli.
In parole semplici, l’agevolazione è doppia e vale anche per i condomini che hanno così ‘diritto’ ad altri 96mila euro di spese agevolate. In pratica il massimale inerente alle parti comuni del caseggiato si aggiunge a quello sulle parti di proprietà esclusiva di ogni condomino. Ma attenzione pur sempre a distinguere Superbonus da bonus casa.
Non vi sono comunque dubbi: l’agevolazione è ancora maggiore per chi vive in un complesso condominiale, rispetto a chi ha la cosiddetta villetta (unica unità immobiliare). Che cosa cambia in sostanza? Lo vediamo in sintesi:
Ciò in termini concreti si mostra con ancora maggiore evidenza: infatti se in una villetta il proprietario vuole svolgere lavori di ristrutturazione agevolati con il “Superbonus” ed altri oggetto di agevolazione con il cd. bonus casa, il tetto di spesa sarà comunque di 96mila euro totali. Mentre nei condomini il vantaggio è dato dal fatto che le due tipologie di spesa possono essere prese in considerazione in modo distinto l’una dall’altra – e dunque sommate. Il vantaggio per il privato è dunque evidente.
Quanto abbiamo ricordato sopra appare peraltro compatibile con le tipiche situazioni pratiche nei condomini. Infatti, in questi ultimi i lavori condominiali sono frutto delle decisioni e delle dinamiche delle assemblee, e seguono binari diversi da quelli dei lavori sulle parti di proprietà del singolo condomino. Il singolo proprietario potrebbe infatti rilevare l’esigenza dei lavori soltanto in un secondo tempo rispetto alle tempistiche dell’assemblea.
Ma appunto, nei condomini i massimali di spesa raddoppiano e, perciò, non si possono verificare problemi pratici e/o organizzativi. Infatti sulla scorta di un distinto provvedimento di abilitazione, i lavori sulle parti di proprietà esclusiva potranno godere ed avvalersi di autonome agevolazioni, entro il citato tetto di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare. Come detto, questi lavori sono da ritenersi aggiuntivi rispetto a quelli riservati alle parti comuni, ma comunque agevolati anch’essi.
Attenzione però al seguente dettaglio:
Inoltre, non bisogna dimenticare che per fare i lavori sulle parti di proprietà esclusiva ci saranno 12 mesi in più di tempo a disposizione, in quanto il Superbonus per i condomini scade il 31 dicembre 2023. Invece il “bonus casa” ad oggi è oggetto di proroga fino al 31 dicembre 2024. E questa è chiaramente una ulteriore agevolazione a favore del privato. Occhio allora a non sbagliare e a non confondere le opere sulle parti comuni con quelle sulle parti di proprietà esclusiva, perché le agevolazioni si sommano ma i meccanismi sono differenti.
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