Al via le nuove norme che consentono la cessione dei crediti edilizi ai correntisti delle piccole e medie imprese e ai possessori di Partita Iva.
Sembra ormai prossima la nuova cessione dei crediti edilizi dalle banche verso le Partite Iva e le PMI correntiste.
Proprio in questi giorni c’è stata la fiducia del Governo sul testo della legge di conversione del Decreto Aiuti già approvato nelle commissioni Finanze e Bilancio. Entro l’ormai imminente data del 16 luglio dovrebbe essere approvato anche al Senato, senza subire nuove modifiche. L’obbiettivo è quello di rendere più flessibili le norme che riguardano il Superbonus e la cessione dei crediti. Ma vediamo nello specifico cosa cambia.
La novità più importante di queste modifiche in corsa apportate al Decreto Aiuti è quella della retroattività che permette anche alle cessioni avvenute prima dell’entrata in vigore della legge di poter essere indirizzate dalle banche alle PMI e alle P. Iva. Nel momento in cui la legge diventa effettiva anche le operazioni già inviate al Fisco potranno utilizzare questo meccanismo, consentendo ai soggetti che al momento non vedono le loro detrazioni applicate a causa della capacità totale delle banche ormai raggiunta di convogliare i crediti verso altri lidi.
Superbonus e banche: come funziona oggi e cosa cambierà
Le cessioni del credito per interventi edilizi agevolati non si limitano soltanto al più famoso incentivo fiscale, il Superbonus, ma sono previste anche per superamento delle barriere architettoniche, installazione di impianti fotovoltaici, ristrutturazioni, lavori antisismici, installazione di colonnine di ricarica dei mezzi elettrici, ecobonus e bonus facciate.
Oltre allo sconto in fattura sono possibili quattro cessioni del credito: la prima è libera, due sono possibili verso le banche e la quarta la può fare l’istituto di credito verso i suoi correntisti che però non possono essere delle persone fisiche. Come stabilito dalla Consob essi devono essere agenti di cambio, fondi pensione, assicurazioni, banche o imprese. Queste ultime però devono possedere almeno due di questi requisiti minimi: fatturato netto 40 milioni di euro, totale bilancio 20 milioni di euro o fondi propri 2 milioni di euro.
Questo quanto disposto fino ad oggi, prima della modifica approvata nella legge di conversione del Dl Aiuti. Il testo stabilisce infatti che la quarta cessione del credito possa essere consentita anche dalle banche verso soggetti diversi dagli utenti o dai consumatori che abbiano un conto corrente con l’istituto di credito. Inoltre non vi è più il limite della dimensione delle imprese per cui i crediti possono essere ceduti anche a piccole imprese o partite Iva. Restano escluse dalla quarta cessione le persone fisiche.
Tra le nuove regole che riguardano la cessione del credito ai correntisti degli istituti di credito c’è anche quella che non dovrà essere per forza la quarta, ma si può fare in qualunque momento. L’unico limite che fissa la legge è che sarà l’ultima perché dopo non si potranno fare ulteriori cessioni del credito.
Conclusione
Ciò che traspare da queste nuove norme è dunque una maggiore flessibilità nella catena della cessione del credito, che risulta almeno sulla carta più snella e favorisce lo sblocco di tutte quelle operazioni che non potevano procedere. Apprezzata dunque la retroattività che consente la cessione anche alle operazioni già inviate all’Agenzia delle Entrate prima dell’ingresso in vigore della legge.
Rimane però un neo: la retroattività riguarda sconto in fattura o prima cessione comunicate all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022. Quindi da quella data in poi il problema si risolve con lo sblocco dei crediti non ancora ceduti ma rimane quello relativo a tutte le operazioni antecedenti a quella data.