Superbonus, occhio alla data del 30 settembre 2022: devi rispettare questa condizione per ottenere la maxi agevolazione

Il Superbonus 110% è regolato da un insieme di disposizioni in parte rivedute e corrette e, in tema di scadenze connesse allo stato di effettuazione dei lavori, rileva in particolare la data del 30 settembre 2022. Perché è importante ricordarla? E chi deve ricordarla? I dettagli.

In questi mesi il Superbonus è stato tra gli argomenti più discussi e dibattuti, in considerazioni delle sue innumerevoli applicazioni concrete, ma soprattutto a causa di regole non senza ‘punti deboli’ e che hanno creato non poche difficoltà agli addetti ai lavori, ai professionisti ed agli stessi cittadini.

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Senza contare poi i tantissimi casi di irregolarità e abusi, come testimoniato da vari casi di cronaca pubblicati sui giornali.

Ebbene, onde contribuire a fare un po’ di chiarezza su una materia ricca di ‘zone grigie’ ed interrogativi di vario tipo – e su cui attendiamo interventi e correttivi da parte del mondo delle istituzioni – vediamo di seguito perché è importante la data del 30 settembre 2022 ai fini della conservazione del diritto al Superbonus 110%. Ovvero: che cosa devono fare i condomini entro questa data? Formalmente non è una scadenza, ma in pratica è come se lo fosse. Vediamo più da vicino.

Superbonus 110%: per chi vale la scadenza del 30 settembre 2022?

Abbiamo appena accennato al fatto che venerdì 30 settembre è una data che i condomini debbono segnare sul calendario. Infatti, si tratta di una data che non può essere trascurata da coloro che sono proprietari di edifici unifamiliari, detti anche impropriamente ‘villette’. Proprio di questi ultimi parliamo poiché, in base alle norme vigenti, questa scadenza non interessa né i condomini, né gli edifici plurifamiliari formati da un numero compreso tra le 2 e le 4 unità immobiliari. Per questi ultimi, infatti, la scadenza di riferimento è e resta il 31 dicembre del prossimo anno.

Ebbene, al fine di poter avvalersi della proroga del Superbonus 110% fino a fine 2022, i proprietari degli edifici unifamiliari debbono compiere almeno il 30% dell’intervento globale entro il 30 settembre di quest’anno. Si tratta insomma di una tappa intermedia, ma fondamentale per vedersi attribuita la maxi agevolazione.

Come sapranno già i professionisti e tutti coloro che per lavoro si occupano (anche) di bonus fiscali, le relative scadenze sono diverse a seconda della singola agevolazione considerata. Non solo dunque differenti modalità di accesso al meccanismo, ma scadenza distinte l’una dall’altra in base a quale edificio è sottoposto ai lavori e alla categoria dei beneficiari dell’agevolazione.

Superbonus 110%: perché distinguere le date di scadenza è così importante?

Abbiamo detto che vi sono regole sul Superbonus diverse a seconda della tipologia di edificio, e perciò non possiamo dimenticare che:

  • per gli edifici unifamiliari – le cosiddette “villette” – e per i lavori su questi immobili svolti dalle persone fisiche, di cui si trova traccia nel decreto Rilancio, la naturale scadenza del Superbonus era posta al 30 giugno di quest’anno;
  • successivamente è scattata una proroga grazie alle regole di cui all’ultima legge di Bilancio. La nuova data di riferimento è ora il 31 dicembre 2022, ma appunto a patto che entro il 30 settembre 2022 (termine allungato rispetto al precedente 30 giugno) sia realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo;
  • per le opere svolte da interi condomini o dalle persone fisiche di cui si trova traccia nel decreto Rilancio, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche nel caso siano posseduti da un solo proprietario o in comproprietà, la scadenza incondizionata del 110% è al 31 dicembre del prossimo anno.

In ogni caso, sia per gli edifici unifamiliari che per i condomini si applica quello che è chiamato in gergo ‘principio di cassa’. In buona sostanza, ai fini del rispetto delle regole contano i pagamenti, che devono essere compiuti con le modalità previste dalla legge – ovvero il cd. bonifico parlante – ed entro i termini previsti. Ci riferiamo dunque, come accennato, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023.

Quali sono le conseguenze se non è rispettato il requisito fissato dalla scadenza del 30 settembre?

Veniamo a questo punto alla questione cruciale: che succede di fatto se il proprietario della villetta non fa lavori per il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre? Ebbene, le risposte sono due – in base a quando sono iniziati i lavori, se prima o dopo il 30 giugno. In sintesi abbiamo che se non è rispettata la scadenza del 30 settembre 2022, vale a dire se entro questa data non è oltrepassata la soglia del 30% dell’intervento totale:

  • i pagamenti compiuti anteriormente al 30 giugno, in applicazione del citato “principio di cassa”, godranno comunque della detrazione fiscale al 110%;
  • ma i pagamenti compiuti dopo il 30 giugno non godranno della maxi agevolazione e potranno invece sfruttare una percentuale del 50%, laddove siano opere collegate al recupero del patrimonio edilizio, o del 70-80% se si tratta di Sismabonus, oppure ancora del 50-65% laddove siano opere collegate all’Ecobonus.

Attenzione: ciò vale a patto che il cosiddetto titolo autorizzativo comunale non sia collegato soltanto al Superbonus. In detta ipotesi il mancato conseguimento del 30% dell’intervento entro il 30 settembre, potrebbe dare luogo ad una causa di di decadenza del titolo autorizzativo  e, a cascata, potrebbero così emergere questioni non di secondo piano in tema di regolarità dei lavori svolti.

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