Alcuni giorni fa l’Amministrazione finanziaria ha emesso una nuova ed utile risposta avente ad oggetto la detrazione al 110% e i suoi risvolti applicativi.
Un interessante comunicazione dell’Agenzia delle Entrate fa chiarezza su alcuni aspetti pratici del complesso meccanismo del Superbonus, soffermandosi sul visto di conformità e non solo.
Le delucidazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, offerte grazie a comunicazioni e messaggi che si succedono in modo costante nel tempo, sono sempre molto efficaci per sgomberare il campo da possibili dubbi in merito all’applicazione delle norme vigenti.
In particolare vogliamo qui porre l’attenzione sulla risposta ad interpello n. 243 dello scorso 4 maggio, avente il titolo: “Sconto in fattura per il rilascio del visto di conformità – Articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio)”.
Ebbene, alla luce di quanto precisato dall’AdE in tema di sconto in fattura e visto di conformità, anche l’eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per “l’attualizzazione del credito ricevuto” fa parte dei compensi correlati alla prestazione professionale. Vediamo allora più da vicino i contenuti dei recenti chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria.
Superbonus, sconto in fattura e rilascio del visto di conformità: il contesto di riferimento
Forse non tutti sanno che i contribuenti che compiono interventi agevolati con il Superbonus devono conseguire una serie di documenti e tra essi è incluso altresì il cd. visto di conformità.
Di fatto il documento appena citato acclara la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale del Superbonus. Il visto di conformità è emesso da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio. Essi sono coloro che hanno il compito di controllare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici incaricati.
Ricordiamo che il decreto Rilancio, che ha previsto il Superbonus, ha introdotto l’obbligatorietà del visto di conformità esclusivamente per i contribuenti che optavano per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
A partire dal novembre 2021, con l’ok al Decreto Antifrode poi confluito nella Legge di Bilancio 2022, è stato previsto l’obbligo del visto di conformità altresì per i contribuenti che sfruttano direttamente – e con detrazione – il Superbonus nella propria dichiarazione dei redditi.
Superbonus, visto di conformità e sconto in fattura: le utili precisazioni AdE sul meccanismo
Come accennato, al fine del riconoscimento dell’agevolazione al 110% il contribuente che sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito deve richiedere il citato visto di conformità, emesso dai responsabili dei Caf o dagli altri soggetti autorizzati. In esso vi è traccia dei dati di documentazione comprovanti la sussistenza dei presupposti di accesso al beneficio in esame.
In particolare, all’interno della risposta resa dall’Amministrazione finanziaria lo scorso 4 maggio, si precisa che fanno parte delle spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e asseverazioni e del visto di conformità – richiesti appunto per usufruire dello sconto d’imposta. Inoltre lo sconto in fattura è spesso applicato in rapporto al compenso pagato ad un professionista per l’apposizione del visto di conformità.
L’Agenzia delle Entrate precisa altresì che, con l’opzione esercitata dal cliente, il professionista dà l’ok a che l’adempimento totale o parziale dell’obbligazione (pagamento della fattura) si realizzi con la cessione di un credito pari alla detrazione spettante al committente – utilizzabile in compensazione o in cessione ad altri soggetti.
In tema di agevolazioni i meccanismi concreti non sempre sono di agevole comprensione. Ecco perché l’Amministrazione finanziaria con la risposta suddetta ha tenuto a precisare che il professionista, nelle circostanze summenzionate, accetta il pagamento totale o parziale della fattura con la cessione di un credito d’imposta di valore pari alla detrazione spettante al committente. Il credito potrà in seguito essere usato in compensazione o ceduto a terzi.
Attualizzazione del credito e pattuizioni con il cliente
Inoltre l’Agenzia delle Entrate – in chiusura della risposta ad interpello n. 243 dello scorso 4 maggio – ha rimarcato che colui che applica lo sconto dovrà sostenere un aggravio finanziario corrispondente all’attualizzazione del credito da parte dell’acquirente dello stesso. Il professionista pertanto può certamente pattuire con il cliente un corrispettivo allo scopo di attutire l’impatto dell’attualizzazione del credito ricevuto, ovvero l’aggravio finanziario citato.
Ed anzi non vi sono ostacoli a considerare che fa parte dei compensi legati alla prestazione professionale, anche l’eventuale corrispettivo concordato con il cliente al fine dell’attualizzazione del credito ricevuto.