La circolare numero 23/E emessa dall’Agenzia delle Entrate, in merito al superbonus 110% e scadenza unifamiliari, presentava un errore.
L’Agenzia delle Entrate ha dovuto modificare la circolare numero 23/E relativa alle scadenze di utilizzo del superbonus 110% per gli edifici unifamiliari.
Il superbonus 110% è una detrazione fiscale concessa per incentivare i lavori di ristrutturazione finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili. Da quando ha visto la luce ad oggi, il superbonus 110% ha subito diverse modifiche, dalla possibilità di accedere alla cessione del credito fino alle proroghe delle scadenze.
L’Agenzia delle Entrate aveva inizialmente comunicato la possibilità di presentare la CILAS oltre il 30 giugno 2022, senza specificare quali fossero i soggetti beneficiari. Questa informazione ha subito protamente una rettifica avvenuta il giorno successivo, con la circolare 23/E del 23 giugno 2022.
In tale documento, l’agenzia ha definito le scadenze in base ai vari soggetti che possono beneficiare della detrazione fiscale. Nella suddetta circolare si è specificato che il superbonus 110% si applica alle spese sostenute entro il 30 settembre 2022 per:
“gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio”.
La circolare numero 23/E del 23 giugno 202 ha subito una nuova rettificata. Ci stiamo riferendo alla pubblicazione di un approfondimento, in cui non è espressamente indicata la correzione degli errori precedenti.
In ogni caso, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad aggiornare la circolare del 23 giugno. Soprattuto nella parte che riguarda le scadenze per i vari soggetti beneficiari.
In tale documento si legge chiaramente che il superbonus 110% si applica alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione. Inoltre la detrazione può essere fruita:
“per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio”.
Gli errori commessi in prima battuta dall’Agenzia delle Entrate hanno subito una revisione con la pubblicazione dell’approfondimento successivo alla circolare. Di fatto, si è proceduto con l’introduzione di nuova versione, dalla quale si evince che la data di scadenza del superbonus per le unifamiliari resta fermo al 30 giugno 2022.
Si è dunque trattato di un errore gravissimo commesso dal legislatore.
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