Superbonus 110% e applicazione dell’IVA agevolata al 10% o al 22% in base ai costi di manodopera e beni significativi, quale aliquota applicare?
L’aliquota IVA da applicare sui bonus edilizi e in particolar modo il Superbonus 110%, crea continui dubbi anche in considerazione della diversa applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Infatti, bisogna considerare i vari aspetti sulla al costo della prestazione del servizio e all’acquisto del bene. Inoltre, i “beni significativi” sono sottoposti a regole diverse. Analizziamo la normativa di riferimento rispondendo ad un nostro Lettore e ipotizzando un esempio di calcolo per capire nel dettaglio l’applicazione dell’IVA.
Superbonus con maxi detrazioni in 4 anni, se si rispettano i tempi
Il quesito del Lettore in merito all’applicazione dell’IVA e interventi per Superbonus 110%: “Buongiorno, volevamo approfittare di voi per porvi qualche domanda: “dobbiamo sostituire impianto di riscaldamento esistente con una nuova pompa di calore Daikin. Abbiamo aperto la pratica CILAS per 110% come manutenzione straordinaria. L’IVA da applicare è tutto al 10% (per effetto della CILAS), oppure, occorre dividere l’IVA al 10% sulla mano d’opera e 22% sui beni significativi? Se potreste rispondere ci fareste un grosso favore, cordialità”.
Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari ad uso abitativo, è prevista l’applicazione dell’IVA agevolata al 10% sulle prestazioni di servizi. Invece, sui beni si applica l’IVA agevolata solo se ceduti nell’ambito di contratto di appalto.
Superbonus 110% e IVA su General Contractor, quale applicare? La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Nello specifico, la legge numero 191 dell’anno 2009, ha disposto l’aliquota IVA al 10% sulle prestazioni relative a interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria, risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia, su immobili destinati ad uso abitativo privato.
Tuttavia, quando il contratto di appalto prevede anche la fornitura di beni, in questo caso l’IVA al 10% è applicata per intero sulla manodopera e sull’acquisto dei beni installati. Però, bisogna fare attenzione ai beni di “valore significativo”, infatti, in questo caso l’aliquota IVA agevolata si applica sui beni significativi fino alla concorrenza del valore della prestazione al netto del valore dei beni stessi.
In altre parole, l’aliquota al 10% si applica sulla differenza sul valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. L’individuazione dei “beni significativi” è inserita nel decreto ministeriale del 29 dicembre 1999. È possibile trovare qui l’elenco completo.
Rientrano nei beni significativi rientra anche l’acquisto e l’installazione della pompa di calore. Quindi, l’IVA deve essere proporzionata tra la prestazione dei servizi e il bene significativo.
Ipotizziamo un esempio pratico:
Sarà applicata sulle spese di installazione di 2.000 euro l’aliquota IVA al 10%, poi, sull’acquisto del bene, 2.000 euro (dei 3.000 euro complessivi) si applica l’IVA al 10%. Infine, sui restanti 1.000 euro che riguardano le spese di acquisto del bene, si applicherà l’IVA ordinaria al 22%.
Il riferimento normativo preso in considerazione è la legge 191 dell’anno 2009.
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