Superbonus 110% e Iva indetraibile: vale anche per gli altri bonus edilizi? Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Arrivato il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate che spiega l’ambito di applicazione dell’IVA indetraibile come spesa ammissibile al superbonus.

L’Agenzia delle Entrate lo scorso marzo con la risoluzione n.118 ha rilasciato un chiarimento in merito alle modalità di quantificazione della quota di IVA indetraibile da considerare nel calcolo dell’ammontare complessivo delle spese ammesse al Superbonus 110%.

superbonus e iva
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I dubbi avanzati all’istituto erano sostanzialmente due:

  • La misura per analogia è applicabile anche agli altri bonus edilizi?
  • In conseguenza del meccanismo del pro-rata, la parte di IVA indetraibile può essere determinata solo in fase di dichiarazione IVA a chiusura annualità? Nel caso si opti per lo sconto in fattura come ci si dovrà comportare?

Nel primo caso l’Agenzia delle Entrate è stata molto chiara spiegando che non esiste il principio di analogia in questo caso. Pertanto l’IVA indetraibile concorre a determinare l’importo su cui calcolare la detrazione soltanto per il superbonus e non per gli altri incentivi edilizi come ad esempio il bonus facciate.

“L’IVA non detraibile, anche parzialmente, costituisce una componente di costo degli specifici interventi da considerare ai fini della determinazione dell’ammontare complessivo ammesso al Superbonus” – si legge.

Superbonus 110% e Iva detraibile

Quanto invece al dubbio del contribuente che intende optare per lo sconto in fattura, l’Agenzia ha richiamato alla disciplina del “pro rata” prevedendo che “nei confronti dei soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell’IVA spetta in misura proporzionale alle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo”.

Quindi nel corso dell’anno i contribuenti applicheranno la detrazione IVA mediante l’applicazione della percentuale dell’anno precedente, salvo poi operare il conguaglio in sede di dichiarazione annuale.

Chi invece inizia l’attività in questo momento la detrazione sarà determinata in base ad una percentuale presunta, salvo conguaglio alla fine dell’anno.

L’IVA indetraibile determinata sulla base della percentuale di detrazione dell’anno precedente e rimasta a carico, il contribuente potrà fruire del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il costo è sostenuto.

Il contribuente quindi potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della quota di IVA indetraibile ed effettivamente rimasta a suo carico.

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