Superbonus 110% e applicazione dell’IVA agevolata al 10% sui beni significativi, non sempre è applicata nel modo corretto. Analizziamo perché.
Sempre più spesso i Lettori chiedono agli Esperti di Trading.it la corretta applicazione dell’IVA 10% sugli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia. Sono diverse le fasi (apposizione del visto di conformità dei lavori eseguiti, sconto in fattura o cessione del credito a terzi) dei vari bonus edilizi, in cui l’IVA ha il suo peso e crea vari dubbi nei contribuenti.
Il più delle volte i fornitori chiedono al committente di rilasciare una dichiarazione di atto notorio in cui il cliente indica l’IVA applicabile in riferimento all’intervento da realizzare. In questo modo, la responsabilità ricade sul committente. Accade spesso che tale dichiarazione è rilasciata dal committente senza considerare i riferimenti normativi precisi e senza interpellare il proprio consulente. Purtroppo, questi errori, alla fine, si ripercuotono anche sui vari bonus edili e potrebbero creare seri problemi. Verifichiamo in linea generale come applicare l’IVA agevolata con un semplice esempio.
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Da precisare che in edilizia l’aliquota IVA da applicare è al 22%, ma in alcuni casi è possibile applicare anche due aliquote agevolate: al 4% e al 10%. Queste aliquote sono applicate dal fornitore sulla base di un’apposita autocertificazione fornita dal proprietario dell’immobile o da colui che ha diritto alla prestazione. L’aliquota la 4% non si applica mai sugli interventi che usufruiscono della detrazione sul risparmio energetico, ma si applica per gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche. Altri casi di applicazione dell’IVA al 4% riguardano l’acquisto o la costruzione della prima casa.
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In particolare l‘IVA al 4% si applica nei seguenti casi:
a) cessione per immobile destinato ad abitazione prima casa da impresa costruttrice;
b) prestazione di servizi con contratto di appalto per la costruzione della prima casa;
c) prestazioni con contratto di appalto per la costruzione di fabbricati ad uso abitativo.
L’aliquota IVA al 10% si applica nei casi di costruzione o acquisto di immobile diverso dall’abitazione principale (prima casa), e anche per tutti gli interventi riferiti al risparmio energetico e alla ristrutturazione edilizia.
A dettare le regole sull’applicabilità dell’IVA al 10% per gli interventi edilizi è la legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009, che prevede l’applicabilità dell’aliquota al 10% su interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di ristrutturazione edilizia su immobili destinati ad uso abitativo e risanamento conservativo. Poi, ci sono i cosiddetti “beni significativi” individuati dal Decreto ministeriale del 29 dicembre 1999 e nello specifico sono: montacarichi, ascensori, infissi interni ed esterni, videocitofoni, caldaie, apparecchiature di riciclo dell’aria e condizionamento, impianti di sicurezza e sanitari e rubinetteria da bagno.
Da precisare che l’IVA non è applicata per intero, ma solo “fino a concorrenza del valore della prestazione”e a condizione che la ditta dove si sono acquistati i beni è la stessa che poi provvederà all’installazione dei beni.
Per capire come funziona facciamo un semplice esempio dell’applicazione dell’IVA sui “beni significativi“:
Valore dell’intervento sul cambio di serramenti di 150 euro di cui valore imponibile dei serramenti è di 100 euro e valore dell’installazione è di 50 euro.
Il calcolo corretto è il seguente:
Il totale della fattura è di 171 euro con un credito di imposta per Superbonus 110% di 188,10 euro.
Riferimento normativo: Legge n. 191 del 2009 e Decreto legge n. 34 dell’anno 2020 art. 119, comma 9-ter
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