Superbonus e limiti di unità immobiliari in condominio senza il requisito di residenzialità, lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate in un recentissimo interpello.
L’Agenzia delle Entrate pubblica ogni giorno gli interpelli in risposta ai contribuenti sui dubbi normativi in materia di Superbonus 110%. Una recente risposta la n. 5 del 2022 precisa la relazione all’applicazione della maxi detrazione per gli interventi di efficientamento energetico e antisismici per la messa in sicurezza degli edifici non a con prevalenza abitativa. Analizziamo la risposta dell’Agenzia sugli interventi in condominio le cui unità abitative non sono con prevalenza a destinazione abitativa.
Superbonus 110% e SAL del 30%: su singolo intervento o su tutti?
Superbonus 110%: per la detrazione prevale la residenzialità in condominio
Nell’interpello alla risposta, l’Agenzia esamina il caso dell’applicazione del Superbonus per interventi di efficientamento energetico che comportano l’innalzamento di due classi la categoria energetica e messa in sicurezza sismica dell’edificio non utilizzati prevalentemente a destinazione abitativa. Precisiamo che il raggiungimento del salto di due categorie o la categoria più alta, è una condizione indispensabile per fruire del Superbonus 110%.
Superbonus 110% e IVA su General Contractor, quale applicare? La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Il caso sottoposto all’Amministrazione finanziaria, riguarda un fabbricato con unità immobiliari non prevalentemente a destinazione residenziale. Inoltre, posseduto da un unico proprietario e con usufrutto parziale a favore di un altro soggetto.
Il Decreto Rilancio, prevede che gli interventi siano effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.
Questa modifica ha esteso l’agevolazione anche su edifici non in condominio composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà. In questo caso, la normativa da applicare in questi casi è quella relativa ai “condominio”.
Dopo un’attenta analisi sul caso esposto dall’istante, l’Agenzia ha risposto che è possibile fruire della detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione edilizia al 50% sulle parti comuni. Inoltre, dovrà essere proporzionata alle sole unità abitative presenti nell’edificio.
È possibile consultare qui: Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 5/2022