Tutto si sarebbe potuto pensare, meno a che delle spese di condominio protagoniste di rimborsi. Cosa c’è di sbagliato?
La gestione delle spese come quelle di condominio, potrebbe essere contraddistinta da qualche errore. Infatti, la Cassazione è dal settembre dell’anno solare corrente, che sta incentrando al sua analisi proprio su delle falle non di poco conto. Sicuramente controllare le tabelle millesimali è la strada giusta, ma c’è qualcosa in più che deve essere chiaro.
Pagare, pagare, e ancora pagare, se c’è qualcosa che ha contraddistinto il 2024, è stato proprio questo gesto. Nel contesto giuridico italiano, la la medaglia dei diritti e dei doveri presenta una doppia faccia, ma la seconda in questione potrebbe non essere stata vista nella maniera migliore.
Infatti, i rimborsi delle spese di condominio rappresentano un’ingente quantità di denaro in esborso da parte dei cittadini. Ma possono tutti quanti indistintamente farne richiesta? Cosa è bene sapere?
Innanzitutto, come funziona la questione. Anche perché pare fin dai primi momenti che non si tratti di qualcosa che avviene in automatico. Come se non bastasse, potrebbe non essere per tutti.
Approvati i rimborsi delle spese di condominio: arrivano tanti soldi a fine anno!
Chi ha sentito parlare di sopraelevazione? La Corte di Cassazione ha dichiarato aperta la questione dei rimborsi delle spese condominiali con l’ordinanza del settembre 2024, la numero 237339. Questa stabilisce una grossa responsabilità, o meglio ne definisce una questione di legittimità e non. Bisogna riconoscere al condominio i suoi diritti, che non devono mai decadere a favore dei doveri.
Cosa significa? Che è legittimo dare al condominio danneggiato la possibilità di vedere nella tabella millesimale corretta, il rimborso dovuto dalla differenza tra quanto sborsato dal singolo, rispetto a quanto avrebbe dovuto pagare in misura minore. Il condominio è legittimato ad agire per ottenere l’indennizzo secondo quanto predisposto dal Codice Civile all’articolo numero 2041.
Questo in virtù del principio dell’arricchimento senza giusta causa che potrebbe avvenire quando il condòmino deve restituire la somma, vale anche viceversa se compiuto indebitamente.
Ma cosa dicono le tabelle? Esprimono il rapporto che c’è tra il valore delle unità immobiliari e tutto lo stabile, di cui si tratta un valore considerato all’equivalente di mille. Se sussiste il consenso di tutti i condomini si può modificare e correggere quanto scritto nelle tabelle, ma ci sono due ipotesi in cui ciò può avvenire in sede di assemblea condominiale.
Nel caso in cui il calcolo in millesimi sia errato, o alterato per più di 1/5 del valore proporzionale dell’unità immobiliare. Queste tabelle non incidono sui diritti reali di ciascun inquilino, e hanno funzione valutativa delle quote da versare. Con la legge n. 220 del 2012 il legislatore ha riscritto l’art. 68 del Codice Civile per quanto riguarda il tema.
Si definisce che ai sensi dell’art. n. 1118 e per gli effetti di quelli del C.C n. 1123, 1124, 1126 e 1136, quando si parla di valore proporzionale di ciascuna unità, questo è espresso in millesimi connessi al regolamento condominiale. Non si tiene conto del canone locatizio, di possibili migliorie e manutenzioni per quanto concerne l’accertamento dei valori.
Con impugnazione della sentenza si possono porre in essere le correzioni. La formazione del giudicato non permette contestazione in tempi successivi alla correzione, quindi la tabella risulta valida. Infine, la ripartizione delle spese sono poste in conformità delle tabelle, salve revisioni richieste.