Se vivi in condominio e paghi le spese condominiali, potrebbe esserci un metodo utile a recuperare questi soldi. Scopri subito qual è
Quando si vive in condominio, ci sono dei vantaggi e degli svantaggi che vanno sempre tenuti in considerazione. Da un lato, infatti, non si è mai da soli e questo può far sentire più sicuri; dall’altro, però, ci sono dei costi come quelli relativi alle spese condominiali alle quali non ci si può sottrarre e sul cui importo non si ha nemmeno troppo potere.
Le spese condominiali vanno a coprire tutti quei servizi come la pulizia degli spazi comuni, la manutenzione ordinaria e straordinaria e le opere eseguite sempre sulle parti in comune che sono necessari per il mantenimento della struttura. Chi le versa, spesso non sa che può richiedere il rimborso di questa somma di denaro versata annualmente: ne parla l’articolo 1134 del Codice Civile.
Chi ha diritto al rimborso delle spese di condominio
Quando si parla di spese anticipate dal condominio per lo svolgimento di interventi effettuati nell’edificio stesso, il Codice Civile prevede che solo quelle ratificate o autorizzate dall’assemblea condominiale o dall’amministratore stesso possano essere soggette al rimborso del singolo proprietario (articolo 1134). Si tratta, ad esempio, del caso in cui un condomino si faccia carico delle spese di gestione o di manutenzione delle aree comuni, il cui costo dovrebbe essere sostenuto da tutti in base alle quote millesimali. Sebbene la coscienza comune possa far pensare che questo condomino abbia diritto al rimborso, l’articolo 1134 specifica che così non è nel caso in cui queste spese e questi lavori non siano state autorizzate preventivamente dall’assemblea o dall’amministratore.
Ci sono però una serie di circostanze eccezionali in cui il singolo proprietario può esprimere il suo diritto al rimborso per le spese anticipate per lo svolgimento di lavori in aree comuni. In primo luogo, questo sussiste se l’attività è stata precedentemente approvata in sede di assemblea o dall’amministratore stesso, oppure nel caso in cui i lavori da svolgere avessero un carattere d’urgenza. In terzo luogo, le spese sono rimborsabili anche nel caso in cui gli organi di gestione condominiale convalidino queste attività in un secondo momento.
Sono lavori urgenti, per fare qualche esempio, le attività volte al consolidamento del fabbricato, le opere richieste dalla pubblica amministrazione, i lavori di rifacimento del tetto, del lastrico solare o dei solai.