Conosci davvero le spese condominiali? Ecco quali sono e cosa comprendono

Chiunque abiti in un condominio o in un complesso residenziale è soggetto alle spese condominiali: ma cosa sono davvero e quali sono? Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito. 

Quando si acquista un appartamento in condominio o, semplicemente, ci si va in affitto, si è soggetti al pagamento di una particolare voce detta “spese di condominio”. Tali spese sono comuni a tutti coloro che vi abitano e non si può essere esentati dal loro pagamento. Non tutti sanno, però, cosa comprende tale voce e quali costi sono raggruppati in questa unica spesa.

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Cosa sono davvero le spese condominiali? Quali sono e cosa comprendono al loro interno? Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito: è sempre bene arrivare preparati!

Spese condominiali: ecco quali sono e cosa comprende il loro pagamento

Le spese condominiali sono tutti quegli oneri relativi alle parti di un edificio che sono in comune. Esse, dunque, gravano su tutti gli inquilini dell’immobile che vengono detti comproprietari. Nel dettaglio, esse vengono meglio definite dall’art. 1117 del Codice Civile, il quale stabilisce cosa deve essere considerato un bene in comunione nel condominio. 

A seconda del tipo di intervento che dovrà essere eseguito, le spese condominiali si dividono in spese ordinarie e spese straordinarie. Le spese ordinarie sono tutte quelle relative alla gestione e alla manutenzione delle aree comuni: il loro scopo, dunque, è quello di permetterne il quotidiano funzionamento. 

Le spese straordinarie, invece, si riferiscono alla realizzazione di interventi non continuativi e che derivano da situazioni impreviste e contingenti che hanno un’importanza soprattutto dal punto di vista economico per il condominio. Un esempio, può essere un intervento per la ricostruzione del muro di cinta.

Chi dovrà pagare le spese condominiali

A prescindere dall’effettivo utilizzo del bene, le spese condominiali dovranno essere pagate da tutti i comproprietari. Secondo un’interpretazione dell’art. 1118 del Codice Civile, infatti, in nessun caso si può rinunciare ai propri diritti sulle parti comuni dell’edificio, provvedendo alla loro manutenzione, sia ordinaria che straordinaria laddove si renda necessaria.

Un’eccezione, tuttavia, è costituita da coloro che sono in comodato d’uso: in questo caso di potrà disporre delle aree e dei beni comuni anche in modo totalmente gratuito. Dunque, in assenza di un accordo tra le parti che regoli la materia, egli non dovrà sobbarcarsi le spese condominiali, perché queste rimangano in capo al proprietario.

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