Sottotetto e Superbonus al 110%: è possibile ottenere l’abitabilità e non tutti lo sanno

Chi possiede un’abitazione con sottotetto può chiedere l’abitabilità, ma si può fruire delle max detrazione prevista nel Superbonus 110%? 

Sottotetto e Superbonus al 110%
Sottotetto e Superbonus al 110%

Di solito lo spazio all’ultimo piano della propria abitazione che si utilizza come solaio, si può ricavare una mansarda rendendola accogliente. Ad esempio per gli ospiti, oppure, un ambiente studio o lavoro. Quello che limita i contribuenti a ricavare un luogo abitabile dal sottotetto, di solito non sono le spese di ristrutturazione, ma la pratica burocratica per ottenere l’abitabilità del sottotetto. In effetti, per poter realizzare una mansarda, la prima cosa da fare e capire se ci sono i requisiti per poter fare domanda. Analizziamo cosa bisogna fare e se ci vuole l’abilità o l’agibilità, e quali sono le differenze.

Sottotetto e Superbonus al 110%: è possibile ottenere l’abitabilità

Prima di elencare i requisiti, bisogna specificare che prima per gli immobili residenziali, era considerata l’abitabilità. Invece, per gli immobili non residenziali si doveva presentare l’agibilità. Ormai da anni è richiesto un unico documento, si tratta del certificato di agibilità (la SCIA), che secondo la Legge 69/2013 attesti la sussistenza nello stabile dei requisiti igienici, sanitari, risparmio energetico, salubrità e valutazione degli impianti installati.

Il certificato di abitabilità serve a stabilire regole precise e può interessare anche la parte del sottotetto. Nel dettaglio l’abilità richiesta da Comuni e Regioni è richiesta nei seguenti casi:

a) quando si effettuano nuove costruzioni;

b) per interventi parziali o totali di ricostruzione o per rialzo di immobili;

c) interventi di salubrità, igiene e di efficientamento energetico su edifici già esistenti;

d) quando si richiedono sanatoria su interventi preesistenti.

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I requisiti per l’abilità di una mansarda

La prima cosa da considerare è l’altezza del sottotetto ed il rapporto illuminazione e area nell’ambiente. Da considerare che i Comuni e le Regioni possono stabilire delle condizioni diverse e quindi, conviene sempre informarsi presso il Comune di appartenenza.

La normativa nazionale generale,  prevede che l’altezza minima da considerare tra pavimento è soffitto deve essere per ambienti vivibili di almeno 2,70 metri, mentre per locali di servizio, bagni e corridoi, l’altezza minima è di 2,40 metri.

Solo per i Comuni montani è prevista un’eccezione se si trovano sopra i mille metri di altezza, in questi casi l’altezza minima invece di 2,70 metri è di 2,55 metri, sempre che lo richiedi il tipo di costruzione.

Oltre l’altezza, è richiesto il requisito che evidenzi il rapporto illuminante-aero. In effetti, la legge prevede che il locale di abitazione abbia un’ampiezza della finestra tale da assicurare luce diurna non inferiore al 2%, anche se il fattore di luce ottimale dovrebbe arrivare circa al 5%.

Per capire se il sottotetto rientra in queste caratteristiche con la possibilità di trasformarlo in un’accogliente mansarda, la prima cosa da fare è rivolgersi ad un professionista, che secondo la zona e le caratteristiche, potrà elaborare il progetto. Inoltre, in caso di esito positivo potrà occuparsi della burocrazia con i vari permessi per costruire.

Superbonus 110% e sottotetto

In riferimento alla possibilità di accedere al Superbonus 110% per il sottotetto, una recente risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate, la numero 680 del 7 ottobre precisa la non applicabilità del sottotetto in quanto il locale non è riscaldato. In effetti, l’interpello ha  precisato che la superficie disperdente lorda del sottotetto non riscaldata, è escluso dal calcolo del Superbonus.

Da considerare che ci sono altre agevolazioni che si possono richiedere.

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