Il social bonus è un credito d’imposta erogato in favore persone fisiche, enti o società che effettuano erogazioni liberali in denaro.
Il 14 luglio è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero del Lavoro, numero 89, del 23 febbraio 2022, contenente il regolamento per le modalità di attuazione del Social bonus.
Il social bonus è un credito di imposta erogato in favore di persone fisiche, enti o società che effettuano erogazioni liberali in denaro ad enti del terzo settore.
Lo scopo della misura è quello di offrire risorse economiche per i progetti volti al recupero di immobili pubblici inutilizzati o di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.
Per ricevere il credito, è necessario che il progetto di recupero faccia riferimento a beni assegnati agli Ets, per i quali è previsto l’utilizzo da parte degli stessi enti.
Tuttavia, l’attività svolta deve essere di interesse generale e non deve prevedere modalità commerciali. Per questo motivo, le imprese sociali non hanno la possibilità di fruire di tale agevolazione. Dopotutto, la loro attività è svolta con modalità commerciali anche se non a scopo di lucro.
Di conseguenza, sono escluse anche le cooperative sociali e i soggetti che beneficiano del credito d’imposta. Questi soggetti sono automaticamente esclusi da tutte le altre agevolazioni previste in materia di donazioni dal codice del terzo settore.
Il social bonus è un credito di imposta che spetta per le seguenti misure:
Il credito d’imposta riconosciuto è diviso in tre quote annuali di uguale importo. Coloro a cui sarà riconosciuto il reddito di impresa avranno la possibilità di utilizzarlo in compensazione, senza limiti di importo. Inoltre, l’importo del credito non fa riferimento al ricavo ai fini delle i redditi e non tiene conto dell’Irap.
Gli enti del terzo settore che beneficiano del credito di imposta, offerto dalle erogazioni liberali, hanno l’obbligo di comunicare ogni tre mesi l’ammontare delle erogazioni ricevute al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Tali soggetti dovranno anche pubblicare, sul proprio sito internet, l’importo delle erogazioni ricevute. Secondo quanto stabilito dal regolamento è necessario che gli enti in questione dedichino una pagina del proprio sito web a questo tipo di pubblicazioni.
È necessario che tale pagina sia facilmente individuabile e che contenga, oltre alle erogazioni ricevute, anche la loro destinazione e l’utilizzo.
Sul portale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sono presenti tutte le informazioni che riguardano:
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