Sismabonus potenziato al 110% senza limite di unità immobiliare acquistabili, ma bisogna rispettare le specifiche dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate tramite la risposta all’interpello n. 57 del 31 gennaio 2022, ha fornito indicazione sugli interventi di Sismabonus potenziato al 110%. Nello specifico, ha precisato che, in assenza di una normativa specifica non c’è nessun limite alle unità immobiliari ammesse all’agevolazione.
Pertanto, è possibile beneficiare del Superbonus senza nessun limite sull’acquisto del numero di abitazioni antisismiche.Però, l’AdE chiarisce che è previsto un unico limite, si tratta del tetto di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare acquistata, che ricordiamo deve essere residenziale. Nel tetto di spese sono comprese le pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Sulle pertinenze i nostri Esperti hanno risposto ad un quesito di un Lettore sul posto auto e la possibilità di inserirlo nel Superbonus.
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Sismabonus potenziato al 110%. possibile senza limiti: attenzione alle specifiche dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate risponde ad un istante che, come persona fisica, intende acquistare otto appartamenti da un’impresa di costruzioni, che ha in corso interventi di demolizione e ricostruzione. Il fabbricato è ubicato in zona sismica 3, e intende fruire della maxi detrazione al 110%, nel limite di spesa di 96.000 euro per ciascun appartamento.
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L’Istante evidenzia che durante i lavori di ricostruzione, intende installare un impianto fotovoltaico di potenza pari a 3 KW dotato di sistema di accumulo con una potenza di 6 KW, per ogni unità immobiliare acquistata. Inoltre, precisa che il relativo costo sarà a suo carico e sarà aggiunto al costo di acquisto dell’immobile. Tale intervento rientra tra gli interventi trainati, in quanto gli interventi trainanti antisismici sono effettuati dall’impresa e rientrano tra gli interventi agevolabili dal decreto legge 34/2020.
Inoltre, l’Istante specifica che è sua intenzione cedere il credito all’istituto di credito, corrispondente alla detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di ogni unità immobiliare. La cessione prevede sia la detrazione per l’impianto fotovoltaico sia per il sistema di accumulo.
La risposta dell’AdE
L’Agenzia fa presente, che in assenza di un previsione normativa che limiti il numero massimo di unità immobiliare ammesse alle agevolazioni. Infatti, l’istante può beneficiare del Superbonus nel limite di spesa di 96.000 euro per ogni unità immobiliare residenziale acquistata. Il limite di 96.000 euro comprende anche eventuali pertinenze anche se accatastate separatamente. Inoltre, chiarisce che, come prevede il decreto Rilancio all’articolo 119, comma 5, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo integrati. In questi casi, la maxi detrazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) l’installazione sia eseguita contemporaneamente ad uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico (cappotto termico). Oppure, la sostituzione di impianti di climatizzazione o adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;
b) sia ceduta in favore al GSE l’energia non auto consumata in sito, quindi, non condivisa per l’autoconsumo.
In tali casi, la detrazione prevede un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro, comunque, nei limiti di 2.4000 euro per ogni KW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico.