Il congedo biennale consente di assentarsi dal lavoro e percepire la normale retribuzione per due anni. Può essere prolungato?
Il congedo straordinario biennale è un diritto previsto dall’art. 42 del Decreto Legislativo n.151/2001. Permette ai familiari caregivers di un disabile grave di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di due anni. Durante il congedo, i titolari usufruiscono della conservazione del posto di lavoro e, allo stesso tempo, percepiscono dall’INPS un’indennità.
La prestazione economica è pari all’ultimo stipendio percepito prima dell’inizio dell’assenza, ma solo in relazione alle voci fisse e continuative. Il congedo, inoltre, è coperto da contribuzione figurativa, utile sia ai fini del diritto sia ai fini del calcolo della pensione. Esiste la possibilità di prolungare il congedo straordinario al termine dei due anni concessi dalla normativa? Analizziamo il dettato legislativo e vediamo se ci sono degli strumenti alternativi, per poter accudire i familiari disabili gravi.
Il congedo straordinario biennale è subordinato al riconoscimento della Legge n.104/1992 e può essere richiesto solo dalle seguenti categorie di persone:
Quest’ordine è tassativo e, dunque, il congedo può essere concesso a chi si trova gerarchicamente in basso solo se quelli che hanno la precedenza si trovano nell’impossibilità di assistere il disabile grave, perché mancanti, deceduti o affetti a loro volta da patologie invalidanti.
La legge, purtroppo, non consente di usufruire di un’assenza da lavoro per accudire un familiare disabile superiore a due anni complessivi. Non giustifica il prolungamento neanche un eventuale aggravamento delle condizioni di salute del disabile grave. C’è, tuttavia, una misura alternativa al congedo 104, che permette un’assenza maggiore da lavoro.
Si tratta del cd. congedo per gravi motivi familiari. È stato introdotto dalla Legge n. 53/2000 e si sostanzia in un periodo di aspettativa non retribuita, della durata massima di ulteriori due anni, fruibile anche in giorni. In pratica, il lavoratore dipendente che richiede questa particolare agevolazione ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ma non al versamento dello stipendio; allo stesso tempo non matura i contributi figurativi.
La domanda per il congedo per gravi motivi familiari va inviata al proprio datore di lavoro, allegando la certificazione medica attestante la condizione di salute del familiare a cui prestare assistenza. Il datore, tuttavia, ha la facoltà di rinviare o riorganizzare il periodo di aspettativa, nel caso in cui ci siano gravi e comprovate esigenze produttive dell’azienda. In conclusione, questo particolare congedo è una valida alternativa per chi deve assentarsi da lavoro ma ha paura di essere licenziato.
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