Ci sono novità in tema di separazione tra coniugi. Obiettivo è tutelare chi vuole imbrogliare il proprio partner: sotto la lente d’ingrandimento i rapporti fisici
Una delle caratteristiche della società moderna che i più anziani faticano a comprendere è quello dell’alto numero di divorzi e di separazioni. Se, da un lato, i più giovani lo interpretano anche come un segno positivo da relazionare alla capacità di mettere al centro sé stessi e la propria serenità rispetto ad un matrimonio magari malsano e ormai logoro, dall’altro i più anziani invece criticano la “facilità” con cui si giunge alla separazione spesso esaltando la capacità “di una volta” di rimanere insieme e superare le difficoltà.
La verità, ovviamente, non sta né da un lato, né dall’altro e ogni situazione è a sé: è innegabile, però, che il numero di divorzi sia decisamente aumentato rispetto a qualche decina d’anni fa. La legge, quindi, si è dovuta muovere di conseguenza e, proprio di recente, ha introdotto una novità che riguarda i rapporti sessuali: cosa cambia.
La Corte europea dei diritti dell’uomo si è recentemente pronunciata in merito al rifiuto dei rapporti sessuali in una coppia che, in caso di separazione, non può essere adoperata dal coniuge che la richiede come causa di addebito: concedersi al partner, infatti, non viene visto un obbligo imprescindibile del matrimonio, quindi non ci si può fare leva per giustificare la richiesta di divorzio. Obiettivo dei giudici che lo sottolineano è quello di tutelare tutti e, in particolar modo, contrastare le violenze domestiche e le violenze di genere.
Al centro di questa pronuncia c’è poi anche il richiamo netto all’obbligo di prevenzione e di contrasto alla violenza domestica, che spesso passa anche attraverso l’obbligo nei confronti del partner di concedersi sessualmente al coniuge violento e quindi alla soddisfazione dei suoi piaceri carnali. In questo senso, il tema dello “stupro coniugale”, cioè la consumazione di un rapporto sessuale con il proprio coniuge senza però il suo consenso, resta centrale ma estremamente complesso: si ribadisce, però, che il consenso non viene dato una volta per tutte al momento della stipula del matrimonio ma che dev’essere un atto continuativo, esplicito e revocabile da parte di entrambi i coniugi in qualsiasi momento.
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