Ti sei mai chiesto se un debito condominiale può davvero sparire con il tempo? Oppure se, all’improvviso, potresti ricevere una richiesta di pagamento per spese che non hai mai autorizzato?
Se vivi in condominio o hai appena comprato casa, questa storia ti riguarda più di quanto pensi. E non stiamo parlando di qualche bolletta dimenticata, ma di cifre consistenti che possono presentarsi anche anni dopo. La legge prevede limiti precisi, è vero, ma anche delle eccezioni che rischiano di metterti nei guai. Anche quando sei convinto di essere nel giusto.

Gerardo, quarantadue anni, una vita regolare e ordinata, non immaginava che una raccomandata potesse mandarlo nel panico. Era una richiesta formale da parte dell’amministratore: quasi diecimila euro di spese condominiali straordinarie per il rifacimento della facciata. Ma lui quell’appartamento lo aveva comprato solo tre anni prima. I lavori, invece, risalivano a sette anni fa. Inizialmente pensava fosse uno sbaglio, poi ha scoperto che le cose non erano così semplici. Perché in certi casi, anche chi compra casa può ritrovarsi a pagare i debiti del vecchio proprietario.
Quando il condominio perde il diritto a pretendere il pagamento
Secondo l’articolo 2948 del codice civile, le spese condominiali non possono essere richieste per sempre. La legge prevede termini di prescrizione precisi: 5 anni per le spese ordinarie e 10 anni per quelle straordinarie. Questo significa che, superati questi periodi, il condominio non può più pretendere il pagamento, a meno che non abbia fatto un atto che interrompa la prescrizione. Una semplice raccomandata, una diffida o un decreto ingiuntivo sono sufficienti per far ripartire da zero il conteggio degli anni.

Nel caso di Gerardo, i lavori erano avvenuti sette anni prima, quindi all’interno del termine decennale. Di conseguenza, il condominio era ancora in tempo per richiedere la somma. Ma c’era un altro nodo: chi doveva pagare davvero? Lui o il vecchio proprietario? La risposta sta nell’articolo 63 delle disposizioni attuative del codice civile: l’amministratore può richiedere le spese condominiali arretrate sia al venditore che al nuovo proprietario, ma solo per l’anno in corso e quello precedente all’atto di compravendita. Il resto spetta all’ex proprietario.
Se l’inquilino o il proprietario non paga, il peso ricade su tutti
Se il debitore non paga e l’azione legale non porta risultati, a rimetterci possono essere tutti gli altri condomini. La cifra mancante viene infatti divisa tra gli altri proprietari secondo le rispettive quote millesimali. Un meccanismo poco conosciuto, ma previsto dalla legge, che può generare molte tensioni all’interno dello stabile.
E se a non pagare è l’inquilino? In questo caso, l’obbligo riguarda solo le spese condominiali ordinarie, come la pulizia o l’ascensore. Il termine di prescrizione è più breve: solo 2 anni dalla richiesta. Il mancato pagamento, se supera due mensilità, può persino portare allo sfratto.