Amministratore condominiale che non fa bene il suo lavoro: quando è possibile non pagarlo, cosa sapere e come tutelarsi.
L’Amministratore di un condominio svolge una funzione essenziale volta alla tutela dello stabile e dei condomini stessi. Il suo ruolo, dunque, non dovrebbe essere sottovalutato, soprattutto tenendo conto del fatto che questi è “vincolato” da un apposito contratto che sancisce i suoi compiti. Quando, allora, in caso non svolga bene il suo lavoro, è possibile non pagarlo? Ecco cosa c’è da sapere a riguardo e come tutelarsi.
Come anticipato, l’Amministratore di un condomino ha il dovere di svolgere una serie di mansioni legate allo stesso. In caso di inadempienza, dunque, i condomini potranno tutelarsi agendo di conseguenza e arrivare anche ad esonerare il diretto interessato e non essere costretti a erogare il corrispettivo dovuto. Cerchiamo di capire meglio i casi e come procedere.
Indire assemblee, riscuotere le quote, presentare la dichiarazione dei redditi del Condominio, tutelare gli spazi comuni: sono solo alcuni degli obblighi dell’Amministratore. In caso di inadempienza da parte dello stesso, i condomini possono stabilire la revoca del mandato. Che, a voler essere precisi, può avvenire anche laddove non vi siano problemi. Sarà, però, necessario la presenza di una giusta causa in caso di risoluzione anticipata del contratto o questi ultimi potrebbero dover pagare comunque quanto spettante. Quando, invece, ciò non accade?
L’inadempienza da parte dell’Amministratore può essere uno dei motivi per i quali i condomini possono rifiutarsi di pagare il suo compenso. Se c’è modo di provare, dunque, che questi è venuto meno ai suoi doveri, il dovuto potrebbe non dover essere corrisposto. Ancora, anche nel caso in cui l’Amministratore stia esercitando funzione “ad interim” non ci sarà bisogno di retribuirlo. Questo perché, scaduto il mandato, il suo intervento riguarderà solo casi urgenti ed emergenze fino alla sostituzione.
Altro caso da tenere a mente è quello di un’Amministratore non eletto dall’Assemblea. Questi, infatti, deve essere scelto dall’assemblea e, di conseguenza, senza una nomina di questo tipo, non gli spetta corrispettivo. Ancora, il diretto interessato potrebbe vedersi negato il dovuto quando, al momento della nomina, durante l’assemblea non indica qual è il suo compenso. Occorre, quindi, un documento che stabilisca con chiarezza la retribuzione dell’Amministratore o la sua nomina potrebbe essere ritenuta nulla.
Ricordiamo che, nel caso in cui si voglia procedere alla revoca di un’Amministratore per inadempienza o simili e questi non fissi l’assemblea necessaria, è possibile per gli stessi condomini provvedere a fare richiesta con raccomandata nella misura di non meno di 1/6 del valore millesimale del condominio.
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