È possibile dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di pagamento mediante lo scontrino fiscale? Alcuni dettagli che non tutti sanno
Sono tanti e diversi gli argomenti importanti e di grande rilevanza in materia economica che possono stare a cuore a molti e che possono destrare tanto la curiosità quanto l’interesse, mediante domande che ci si pone su varie tematiche, come nel caso dello scontrino fiscale: quest’ultimo è una prova del pagamento, attraverso tale documento si può dimostrare l’aver adempiuto all’obbligo di pagamento? Alcuni dettagli che non tutti conoscono al riguardo.
Ad occuparsi di tale tema, nel proprio approfondimento, è Laleggepertutti, che ha avuto modo di raccogliere alcune sentenze della Cassazione inerenti proprio tale discorso e tale quesito.
In generale, quando si parla di compravendita al dettaglio circa i beni di consumo, la prova che viene richiesta dell’avvenuto acquisto fatto dal rivenditore può essere prodotta mediante l’apposito e relativo scontrino fiscale rilasciato da colui che ha venduto.
Si legge a tal riguardo che il suddetto è un documento idoneo e sufficiente per tale scopo, a maggior ragione qualora l’esercizio commerciale che l’ha prodotto tratti il tipo di articolo comprato, e il prezzo di quest’ultimo corrisponda al suo valore.
Per tale ragione, viene spiegato, la contestazione dell’acquisto da parte del venditore circa un’eventuale addebito al cliente di essersi avvalso di un documento fiscale di qualcun altro, prende valenza di una eccezione, la cui prova incombe a chi l’ha sollevata.
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Scontrino fiscale e pagamento, dettagli e sentenze della Cassazione
Sono dunque tanti gli argomenti che possono suscitare l’attenzione, la curiosità e l’interesse da parte di molti circa temi in materia economica, a diverso livello, tra cui come detto lo scontrino fiscale in associazione all’argomento del pagamento. Ad occuparsene, nel proprio approfondimento, Laleggepertutti che ha raccolto a tal riguardo alcune sentenze della Cassazione.
Ordinanza dell’undici novembre 2021, n.33443, Cassazione, civile, sanzione 6 2.
Si legge che lo scontrino fiscale non costituisce prova piena del pagamento, benché il giudice di merito può prenderlo in considerazione e valutarlo rispetto a tale fine, insieme alle altre risultanze processuali.
Ordinanza quattro aprile 2018, n. 8230
In merito allo scontrino fiscale emesso dal negoziante, che è il mezzo più specifico e dettaglio ai fini della prova dell’acquisto di beni di consumo, soprattuto qualora questo documento descriva il tipo di articolo e il relativo prezzo corrisponda al volare del bene.
Ordinanza 19 giugno 2015 numero 12800, Corte di Cassazione, Civile, Sezione 6.
Considerata la natura obbligatoria dello scontrino fiscale che viene emesso nel momento in cui viene è la consegna della merce all’acquirente, a prescindere dal concreto pagamento del prezzo relativo, la produzione legata alla prova inerente l’avvenuto versamento del corrispettivo del bene oggetto di un contatto di compravendita, non è rilevante.
Cassazione civile sanzione II, trentuno gennaio 2014, numero 2147.
L’esame dei documenti mostrati e delle deposizioni dei testimoni, così come la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio circa l’attendibilità dei testi e la credibilità di alcuni e degli altri, la scelta di quelle considerate maggiormente idonee tra le diverse risultanze probatorie, a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
Questi, ponendo a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le motivazioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ciascun elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi in modo implicito disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, anche se non menzionati in modo specifico, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Corte di cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 24 maggio 2006, n. 12362.
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Scontrino come prova del pagamento? Il parere di altri giudici
Pur tenendo conto della natura obbligatoria circa l’emissione dello scontrino – menziona Laleggepertutti – al momento della consegna della merca dall’acquirente, ed escludendosi dunque ogni implicito significato confessorio (tipico della quietanza) legato alla emissione, – si legge ancora – che si può affermare che dallo scontrino non è dato ricavare in un modo certo ed immediato – in assenza della chiara enunciazione del fatto, mediante l’adozione, nel corpo del medesimo atto, di termini come “pagato” o altri che abbiamo un valore equipollente, la dimostrazione del pagamento.
Si legge ancora che questo significa che a tale documento, nel caso sia in posso di colui che ha fruito della prestazione, non possa che conferirsi “valore di prova presuntiva – magari grave e precisa in termini di efficacia rappresentativa suscettibile, però, d prova contraria, anche a mezzo testimoni.
Tribunale Bari sezione 2, diciassette giugno 2015, n.2766.
Su Laleggepertutti si legge ancora che in ambito di vendita di cose mobili, la prova del pagamento avvenuto di quanto consegnato non risiede nella produzione in giudizio dello scontrino fiscale, poiché quest’ultimo non può essere considerato prova dell’avvenuto pagamento.
Corte appello Firenze sezione II, 23/12/2004.