In tema di emersione lavoro nero, l’istituto di previdenza ha stilato una circolare sulle modalità per la gestione del contributo forfettario.
L’INPS, con la recente circolare n. 72, ha indicato le modalità di determinazione e di gestione della contribuzione forfettaria dovuta dai datori di lavoro in alcune specifiche situazioni. I dettagli.
Nella circolare n. 72 del 21 giugno, l’Inps dà nuovi utili chiarimenti in materia pensionistica, che faranno felici soltanto in parte i lavoratori interessati. Infatti dal documento dell’istituto emerge che la maxi sanatoria sul lavoro nero incrementa (di poco) la rendita previdenziale.
In particolare, nella circolare l’Inps rende note le modalità di accreditamento dei contributi forfettari relativo alla domanda per la maxi sanatoria lavoro nero. La valorizzazione sul conto assicurativo sarà compiuta a seguito dell’approvazione dell’istanza e dopo l’esito della comunicazione dei dati legati a ciascun lavoratore dipendente.
In altre parole, i contributi forfettari versati per la domanda di regolarizzazione saranno accreditati sul conto assicurativo dopo l’ok all’istanza. L’iter di accreditamento, che è in fase di implementazione, sarà automatico, così come spiegato dall’Inps nella citata circolare. Vediamo qualche ulteriore dettaglio.
Sanatoria lavoro nero: la circolare Inps n. 72 e i contributi forfettari
La sanatoria lavoro nero è stata inclusa nel Decreto Rilancio e prevede la possibilità di concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri o italiani in Italia o di dichiarare un rapporto irregolare in corso.
In quest’ultima ipotesi, il datore di lavoro è stato chiamato a versare un contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale.
Sul piano di chi sono i beneficiari del meccanismo e dell’accesso alla maxi sanatoria, non possiamo non ricordare che la domanda di emersione andava effettuata, tra il primo giugno ed il 15 agosto 2020:
- all’Inps per i cittadini italiani ed europei;
- o allo Sportello Unico per l’immigrazione per le istanze dei datori di lavoro che riguardavano i lavoratori extra Ue.
Mentre, sul piano degli effetti previdenziali, per legge un terzo del contributo forfettario è mirato a finanziare la previdenza dei lavoratori regolarizzati.
Ciò che peraltro l’Inps intende rimarcare nel documento è il punto seguente: in caso di sanatoria lavoro nero, i contributi forfettari sono versati dopo l’approvazione della domanda. Si tratta evidentemente di utili precisazioni sul tema dell’accredito del contributo forfettario, versato a fini previdenziali per la sanatoria lavoro nero.
I contributi forfettari versati solo a seguito dell’approvazione della domanda
Lo ribadiamo: la valorizzazione sul conto assicurativo della contribuzione forfettaria pagata, sarà compiuta a seguito della conclusione dell’iter di approvazione della domanda di regolarizzazione e all’esito della comunicazione dei dati relativi ai singoli lavoratori subordinati.
Il processo di accreditamento, che si trova ora in fase di definizione, sarà automatico e sarà predisposto a livello centrale a conclusione dei controlli.
In ogni caso, gli interessati possono ottenere le informazioni e i dettagli relativi allo stato della domanda di emersione effettuata, sia presso l’INPS sia presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, servendosi del percorso “Emersione rapporti di lavoro”, accessibile attraverso le strutture territoriali.
L’obbligo di pagamento del contributo forfettario per il datore di lavoro
Ribadiamo che la sanatoria lavoro nero è stata introdotta dall’art. 103 del Decreto Rilancio. In virtù di ciò, i datori di lavoro hanno avuto la possibilità di fare la domanda per:
- concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale;
- dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell’Unione europea o extracomunitari.
In particolare, essendo emersi rapporti di lavoro irregolari avviati prima della sanatoria con cittadini italiani, comunitari o stranieri, le norme vigenti prevedono per il datore di lavoro l’obbligo di versare un contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale.
Gli importi del contributo
Per quanto riguarda gli importi del contributo, la loro definizione si trova nel decreto interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 2020. Il contributo forfettario mensile correlato alla copertura contributiva sulla posizione assicurativa del lavoratore, è stato indicato in questi termini:
- 100 euro per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- 52 euro per i settori dell’assistenza alla persona e del lavoro domestico (colf e badanti).
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti privati, tranne colf e badanti, il valore imponibile per la contribuzione previdenziale è indicato applicando all’importo del contributo forfettario mensile (100 euro) un’aliquota media che include le aliquote contributive dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) e quelle delle assicurazioni previdenziali minori.
Per i lavoratori dipendenti privati, lo schema è il seguente:
- in caso di non agricoli, vale un’aliquota contributiva media del 37,87% che porta la retribuzione imponibile forfettaria a 264,06 euro al mese;
- in caso di agricoli, vale un’aliquota contributiva media del 31,593% e la retribuzione imponibile forfettaria corrisponde a 316,53 euro mensili.
Per i lavoratori domestici, invece, la retribuzione forfettaria mensile è uguale a 261 euro: anche di ciò si trova espressa menzione nel testo della circolare n. 72 del 21 giugno scorso.